La responsabilità penale delle società unipersonali
Il caso concreto riguarda una decisione del Tribunale di Pescara di annullamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti di una società. L’accusa sosteneva che le persone giuridiche risultavano gravemente indiziate dell’illecito ex artt. 21 – 25 dlgs 231/2001 in relazione al reato presupposto di corruzione, commesso da un soggetto che rivestiva una posizione apicale nella società stessa. Ma la società in questione aveva carattere unipersonale, cioè sarebbe stata composta e gestita dall’unico socio indagato del reato di corruzione. Sulla base di ciò, il Tribunale riteneva di essere davanti ad un caso di impresa individuale ed in quanto tale, non soggetta alle disposizioni di cui al dlgs n. 231 del 2001. Da qui, l’annullamento dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare.
Proprio contro questa interpretazione si articolava il primo motivo del ricorso, nel quale il Procuratore lamentava una violazione di legge. Infatti la tesi sostenuta dall’accusa risultava sorretta da giurisprudenza di legittimità e prevedeva che le disposizioni del dlgs n. 231 del 2001 troverebbero applicazione anche al caso di specie, a nulla rilevando che la persona giuridica sia una società unipersonale.
La tesi invece condivisa dal Tribunale affermava che le società unipersonali, composte e gestite dall’unico socio incolpato del reato presupposto, non sarebbero soggette alle disposizioni del dlgs n. 231 del 2001 perché non potrebbero considerarsi soggetti autonomi e dunque non potrebbero costituire un centro di imputazione giuridico distinto rispetto alla persona fisica.
La Suprema Corte, nell’analizzare il caso brevemente sopra riportato, precisa che la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che il dlgs n. 231 del 2001 comprende l’intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, a prescindere dal personalità giuridica o dall’eventuale scopo lucrativo perseguito.
Secondo la Corte Costituzionale, se l’illecito di cui l’ente è chiamato a rispondere ex dlgs n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l’ente e l’autore di questo non possono qualificarsi come coimputati.
La Corte di Cassazione continua precisando che “la giurisprudenza di legittimità aveva già chiarito, quanto ai rapporti strutturali tra illecito ascritto alla persona giuridica e il reato presupposto compiuto dalla persona fisica, che all’accertamento del reato commesso dalla persona fisica deve necessariamente seguire la verifica sul tipo di inserimento di questa nella compagine societaria e sulla sussistenza dell’interesse ovvero del vantaggio derivate dall’ente: solo in presenza di tali elementi la responsabilità si estende dall’individuo all’ente collettivo, solo, cioè, in presenza di criteri di collegamento teleologico dell’azione del primo all’interesse o al vantaggio dell’altro, che risponde autonomamente dell’illecito “amministrativo””. E poi continua affermando che “partendo da tali premesse, si è aggiunto che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica”. Continuando nel ragionamento, richiamando la precedente pronuncia delle Sezioni Unite n. 38343 del 2014, la Corte afferma che “tuttavia, la responsabilità della persona fisica si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo solo a condizione che siano individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa da organizzazione dell’ente che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente”.
La Corte poi evidenzia che è sulla base di ciò che si sviluppa il tema dell’applicabilità della legge n. 231 del 2001 alle società unipersonali. Dice in particolare “Il tema attiene cioè all’esistenza di un potere di accertamento da parte del giudice che, di fatto, conduca ad un superamento dell’art. 1 del dlgs sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere, come ha fatto il Tribunale, che una società a responsabilità limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtà essere solo un’impresa individuale, con conseguente esclusione dell’applicabilità delle norme del dlgs 231 del 2001”. Continua poi la Corte evidenziando come gli elementi in comune tra la società unipersonale e l’impresa individuale siano molti e tali da portare a considerare inesistenti le differenze tra i due istituti, che in realtà restano molto diversi.
La società infatti è un soggetto autonomo e distinto dalla persona fisica a cui la legge riconosce una personalità diversa da quella della persona fisica. Ha un patrimonio autonomo, un autonomo centro di imputazione di interessi ed una soggettività che deriva automaticamente dalla presenza di determinati requisiti previsti per legge.
Posto quindi che le differenze tra le due figure esistono, anche se talvolta non sono immediatamente percepibili, va evidenziato che dal punto di vista sanzionatorio va necessariamente evitata la possibilità di imputare ad un soggetto un cumulo di sanzioni punitive derivanti da un medesimo fatto e nello stesso tempo va evitato altresì che la persona fisica si sottragga alla responsabilità patrimoniale illimitata (cosa che fa con la costituzione di una società unipersonale a responsabilità limitata) con anche la mancata applicazione del dlgs 231 del 2011 (come impresa individuale).
Secondo quanto detto dalla Suprema Corte, va fatto, quindi, un accertamento concreto, seguendo i criteri del dlgs 231 del 2001 di imputazione soggettiva ed oggettiva del fatto compiuto dalla persona fisica all’ente, dove “assume rilievo la distinzione e la distinguibilità fra l’interesse della società e quello della persona fisica del rappresentante”. Così va letta la previsione dell’art. 5 del dlgs 231 del 2001 che esclude la responsabilità dell’ente quando le persone fisiche agiscano nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In questo caso, ove appare evidente detto passaggio, il giudice non dovrà neanche verificare se la società abbia per caso tratto un vantaggio, restandone ovviamente fuori dal contesto sanzionatorio.
Conclude la Corte precisando che, nel caso di specie, “Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che le società ricorrenti non costituirebbero un autonomo centro di interessi distinti della persona fisica – unico socio ed autore del reato presupposto – e dunque non sarebbero di fatto assoggettate al dlgs 231 del 2001, trattandosi di imprese sostanzialmente individuali. Un ragionamento viziato, in cui nessuna indicazione è stata fornita su come nel tempo dette società abbiano operato, sulle dimensioni delle imprese, sulla loro struttura organizzativa, su quali siano stati i rapporti tra esse e l’unico socio, quale sia stata l’attività in concreto posta in essere, se sia distinguibile un interesse della società da quello unico del socio”.
Sulla base dei rilievi poc’anzi riportati, la Corte quindi ha annullato l’ordinanza del Tribunale di primo grado, invitandolo a verificare “se ed in che termini il reato è stato commesso dalla persona fisica sia imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal dlgs in questione”.
(Cass. Sent. n. 45100/2021)

