Le dichiarazioni rese dalla persona ascoltata in sede civile dall’investigatore privato hanno natura di confessione stragiudiziale
La Suprema Corte di Cassazione in una sentenza del 2020 definisce l’ambito delle dichiarazioni rese dal soggetto intervistato all’investigatore privato incaricato di svelare una frode assicurativa.
Come spesso succede l’investigatore incaricato di accertare una presunta frode posta in essere da un soggetto in danno ad una compagnia di assicurazione, intervista il soggetto e successivamente a seguito degli esisti positivi dell’indagine, la stessa compagnia denuncia il soggetto agente supportando la tesi accusatoria anche con l’ausilio della dichiarazione resa all’investigatore.
Il processo penale approda in Corte di Cassazione e la stessa così si pronuncia in merito: “ in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 c.p., le dichiarazioni rilasciate all’ investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo”
La Suprema Corte si riferisce al dispositivo dell’art. 2735 Codice Civile il quale testualmente prevede che “La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
Inoltre la Suprema Corte sancisce ciò che il nostro Studio Legale ha sempre ribadito nei vari corsi di formazione in cui abbiamo partecipato come relatori, ovvero che l’investigatore privato (munito della sola licenza civile) incaricato dal committente (non dal legale) può comunque ricercare la prova dell’avvenuto fatto costituente reato.
Infatti così la Suprema Corte statuisce che “Neppure può essere condiviso il richiamo agli artt. 391-bis ss. del codice di rito. Richiamando le considerazioni di recente svolte da questa Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga, va invero evidenziato che “è vero che l’attività investigativa di cui all’art. 327-bis c.p.p., cui si applicano le disposizioni previste dagli artt. 391-bis ss. – tra cui quella invocata dai ricorrenti e “modellata” sulla falsariga dell’art. 63 – può essere svolta anche in via preventiva, ovvero “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” (art. 391-nonies c.p.p., comma 1). Altrettanto vero è, peraltro, che il medesimo comma 1 postula, per lo svolgimento di attività investigativa preventiva, l’esistenza di un apposito mandato al difensore, che nella specie non risulta essere stato conferito (nessuna allegazione o indicazione è stata al riguardo offerta dai ricorrenti, che hanno fatto esclusivo riferimento – anche nella integrale trascrizione dei verbali di spontanee dichiarazioni – agli ispettori della società assicuratrice). Nè comunque risulta che questi ultimi abbiano ricevuto alcun incarico dal difensore, ciò che costituisce un presupposto indispensabile per poter ricondurre nell’alveo dell’art. 327–bis c.p.p. un‘attività come quella dagli stessi espletata” (Sez. 2, n. 41778 del 17/07/2019, Russo).
Pertanto ed in conclusione, il colloquio tenuto dal soggetto agente con l’investigatore privato autorizzato solo in ambito civile e incaricato dalla compagnia di assicurazione di accertare l’avvenuta frode a suo danno, riveste la natura di confessione stragiudiziale. Tale confessione può utilmente essere trasfusa nel processo penale, eventualmente instaurato dalla compagnia, anche se tale documento non è stato ottenuto con il disposto degli art. 391 bis e seguenti del cpp e anche se non è stato incaricato dall’avvocato difensore.
Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 07/02/2020) 25/03/2020, n. 10641
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.N., nato a (OMISSIS);
SI.Ma.Ro., nata a (OMISSIS);
C.R., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 23/10/2018 dalla Corte d’Appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAZIENZA Vittorio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
Svolgimento del processo
- Con sentenza del 23/10/2018, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 16/05/2016 dal Tribunale di Milano, con la quale S.N., SI.Ma.Ro. e C.R. erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 110 e 642 c.p., loro ascritto al capo 2 della rubrica in danno della DIRECT LINE INSURANCE s.p.a., nonchè al risarcimento dei danni subiti da quest’ultima, costituitasi parte civile (la Corte ha confermato la sentenza di primo grado anche in relazione all’affermazione di penale responsabilità di M.L. in relazione all’ulteriore reato di cui all’art. 642 c.p., a lui ascritto al capo 1).
Ricorrono per Cassazione, con unico atto, il S., la SI. e il C., a mezzo del proprio difensore, deducendo:
- Vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza impugnata per aver del tutto ignorato che il Tribunale aveva condannato i ricorrenti su un presupposto (la falsità del disconoscimento, da parte del , del sinistro da loro denunciato alla compagnia assicurativa) contrario a quello dell’ ipotesi accusatoria, secondo la quale il M. era effettivamente estraneo al coinvolgimento del falso sinistro di cui al capo 2. Si lamenta la contraddittorietà insita nell’aver preso le mosse dalle dichiarazioni del M., ritenute attendibili quanto alla sua estraneità, per poi concludere per il coinvolgimento anche di quest’ultimo (il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M. per valutare la posizione del M. anche quanto al capo 2).
- Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art 642 c.p., anzichè come tentata truffa. Si censura il carattere apparente della motivazione, che aveva fatto riferimento al rapporto di specialità tra i due reati senza rispondere al rilievo difensivo secondo cui la fattispecie di cui all’art. 642 non poteva configurarsi in assenza di un rapporto contrattuale tra i ricorrenti e la compagnia Si censura altresì il conseguente rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale in favore dell’A.G. di S. Maria Capua Vetere, e la mancata emissione di sentenza di non doversi procedere per difetto di querela, non sporta dalla persona offesa M..
- Violazione della legge processuale in relazione al rigetto della richiesta di escussione della teste di riferimento P.E., e all’acquisizione delle dichiarazioni rese dai ricorrenti all’ investigatore, in violazione delle disposizioni di cui agli 391 ss. c.p.p..
- Vizio di motivazione con riferimento alla valorizzazione del mancato ricordo della dinamica del sinistro da parte dei Si censura la contraddittorietà del percorso argomentativo rispetto al dato costituito dal fatto che le vetture del C. e quella della SI. (condotta dal S.) erano state sottoposte a perizia.
Motivi della decisione
- I ricorsi sono
- Manifestamente infondato è il primo motivo. Se è vero che l’ ipotesi accusatoria descritta nel capo di imputazione postulava l’estraneità del M. alla frode in danno della DIRECT LINE (assumendo come veritiero il suo disconoscimento della firma sul modulo di constatazione amichevole), e che invece le sentenze di merito hanno concordemente affermato la penale responsabilità dei ricorrenti sulla base della falsità di quel disconoscimento (e quindi del coinvolgimento del M. nell’azione truffaldina), è anche vero che nessun concreto pregiudizio può ravvisarsi, in danno del , della SI. e del C. per effetto di tale opzione ricostruttiva condivisa dai giudici di primo e di secondo grado, in relazione alla quale vi è stato ampiamente modo di esercitare i diritti di difesa (cfr. sul punto, tra le tante, Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013, Di Guglielmi, Rv. 257278, secondo cui “ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’ imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione”).
- Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo. La Corte d’Appello, sia pure in termini sintetici, si è posta sulla stessa linea interpretativa tracciata dal Tribunale, che ha condivisibilmente ritenuto irrilevante il fatto che, tra gli imputati del capo 2, non figurasse il M. (cfr.
5 della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia che il reato di cui all’art. 642 c.p., può essere commesso da “chiunque”, e che nella specie gli odierni ricorrenti, proprio con le falsificazioni poste in essere anche attraverso il M., avrebbero ottenuto il risarcimento non dovuto).
Del resto, il rilievo difensivo risulterebbe comunque privo di effettiva consistenza, avuto riguardo a quanto evidenziato nel precedente paragrafo in ordine alla concorde inclusione del M., da parte dei giudici di merito, tra i concorrenti nel reato (cfr. la trasmissione degli atti al P.M., disposta dal Tribunale all’esito del giudizio di primo grado).
- Anche il terzo motivo è manifestamente Questa Suprema Corte ha infatti avuto modo di chiarire che ” in tema di reato di frode in assicurazione, previsto dall’art. 642 c.p., le dichiarazioni rilasciate all’ investigatore privato, delegato dalla compagnia assicuratrice, dalla persona che assumerà la veste di indagato, hanno natura di confessione stragiudiziale e sono, pertanto, utilizzabili in sede processuale e valutabili secondo le regole del mezzo di prova che le immette nel processo” (Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674). La piena utilizzabilità delle dichiarazioni rende quindi ultroneo ogni riferimento all’art. 195 c.p.p. quanto alla delegata del funzionario V., il quale ha peraltro poi riferito in ordine all’attività investigativa svolta in proprio.
Neppure può essere condiviso il richiamo agli artt. 391-bis ss. del codice di rito. Richiamando le considerazioni di recente svolte da questa Suprema Corte in una fattispecie del tutto analoga, va invero evidenziato che “è vero che l’attività investigativa di cui all’art. 327-bis c.p.p., cui si applicano le disposizioni previste dagli artt. 391-bis ss. – tra cui quella invocata dai ricorrenti e “modellata” sulla falsariga dell’art. 63 – può essere svolta anche in via preventiva, ovvero “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” (art. 391-nonies c.p.p., comma 1). Altrettanto vero è, peraltro, che il medesimo comma 1 postula, per lo svolgimento di attività investigativa preventiva, l’esistenza di un apposito mandato al difensore, che nella specie non risulta essere stato conferito (nessuna allegazione o indicazione è stata al riguardo offerta dai ricorrenti, che hanno fatto esclusivo riferimento – anche nella integrale trascrizione dei verbali di spontanee dichiarazioni – agli ispettori della società assicuratrice). Nè comunque risulta che questi ultimi abbiano ricevuto alcun incarico dal difensore, ciò che costituisce un presupposto indispensabile per poter ricondurre nell’alveo dell’art. 327-bis c.p.p. un’attività come quella dagli stessi espletata” (Sez. 2, n. 41778 del 17/07/2019, Russo).
- Manifestamente infondata, ed in parte priva della necessaria specificità, è la residua
Da un lato, infatti, il motivo finisce per censurare il merito della valutazione del compendio probatorio formulata – senza incorrere in illogicità o contraddittorietà denunciabili in questa sede – dalla Corte territoriale e dal giudice di primo grado (con particolare riguardo alla valenza accusatoria attribuita alle dichiarazioni mancato ricordo della dinamica del sinistro da parte dei ricorrenti S. e SI.).
D’altro lato, nel valorizzare il fatto che i veicoli erano stati sottoposti a perizia, i ricorrenti non mostrano di confrontarsi adeguatamente con quanto evidenziato a tale specifico proposito dalla Corte d’Appello, richiamando le dichiarazioni del V. in ordine all’ impossibilità di avere a disposizione i veicoli, dal momento che “la FIAT risultava riparata ma non vi era la fattura e la MERCEDES era stata venduta, mentre il veicolo che aveva, a dire delle parti, cagionato il tamponamento (quello di M.) non era più disponibile” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
- Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2020

