Lo studio associato tra investigatori viene riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria della Giustizia Amministrativa
Con due diverse sentenze del TAR di Catanzaro e del Tar di Milano, che in entrambe ha visto la parte ricorrente assistito dal nostro Studio Legale, viene affermato il sacrosanto principio dell’ammissibilità dello svolgimento dell’attività investigativa da parte di due o più investigatori all’interno dello stessa società con condivisione di uffici e personale dipendente.
La controversia instaurata presso il TAR Calabria, così come per il TAR Milano, vedeva coinvolto un investigatore privato, titolare di licenza con ufficio nel territorio A, il cui intento era quello di ricongiungersi con la figlia, anch’essa titolare di licenza con ufficio nel territorio B, al fine di condividere locali e personale dipendente e quindi contestualmente ridurre i costi di gestione.
A fronte della richiesta di ricongiunzione da parte del padre, la Prefettura rigettava la richiesta sulla base dell’erroneo presupposto che due investigatori privati muniti di autonoma licenza non potevano condividere locali e personali in quanto in tale occasione si sarebbe persa la personalità della licenza richiesta dall’art. 8 del TULPS.
Avverso tale provvedimento è quindi insorto il ricorrente (investigatore privato padre) il quale “lamenta la violazione dell’art. 257-sexies R.D. n. 635/1940, poiché la resistente amministrazione, a fronte di un autonomo progetto e della condivisione dei mezzi presenti nella società -OMISSIS-, avrebbe illegittimamente negato la licenza”.
Il TAR adito accoglie le doglianze del ricorrente affermando che l’art. 257 sexies del regolamento TULPS “è da ritenersi, attesa la sua ampiezza, espressivo di un favor verso l’utilizzo comune di mezzi ad opera di singoli investigatori privati muniti della prescritta licenza, senza che pertanto la presenza di una società, come nella fattispecie, in luogo di un raggruppamento o di un’associazione possa integrare un elemento di contrasto con il richiamato regime giuridico.
Inoltre il TAR di Milano rincara la dose affermando che “Ciò posto, la previsione di cui all’art. 257 sexies del R.D. n. 635/1940, assai ampia nel suo dato letterale, fa riferimento in termini generali a qualunque forma di organizzazione aziendale.
Ad avviso del Collegio la disciplina dell’attività di investigazione di cui al combinato disposto degli artt. 257 e 257 bis del predetto R.D. n. 635/1940 è pienamente compatibile con la disciplina dell’attività di impresa di cui agli artt. 2082 e seguenti del codice civile.
Anzi, la stessa normativa di settore è ormai tesa verso la previsione di un’organizzazione di impresa di detta attività.
Inoltre, (tornando al TAR di Catanzaro) sulla base delle dichiarazioni contenute nel ricorso, ovvero che il ricorrente avrebbe operato in luoghi separati ed allegando il progetto organizzativo prescritto dall’allegato H), D.M. 269/2010”, il TAR ha superato l’obbiezione mossa dalla Prefettura in ragione della personalità della licenza statuendo nei termini che seguono: “In riferimento, da ultimo, al profilo soggettivo, occorre evidenziare che le autorizzazioni in esame hanno, in base all’art. 8 R.D. n. 773/1931, carattere personale ed i titolari devono possedere i requisiti necessari ad ottenerle. Nel provvedimento gravato, per come in precedenza evidenziato, non vengono indicate circostanze da cui inferire la perdita dei requisiti soggettivi di un operatore di settore, quale il ricorrente, con esperienza pluriennale nelle attività oggetto della licenza richiesta ex art. 134 R.D. n. 773/1931.”
In questa direzione a rincarare la dose interviene il TAR di Milano che così si pronuncia, sempre in relazione al disposto dell’art. 257 sexies del regolamento TULPS, “La piana lettura della disposizione sopra riportata – nel suo tenore letterale – rimanda indubitabilmente a definizioni proprie dell’impresa commerciale, quasi presupponendo l’esercizio imprenditoriale dell’attività.
Se dunque è la stessa normativa di settore a prevedere l’esercizio dell’attività di investigazione privata quale attività economica organizzata in forma imprenditoriale, il principio della personalità della licenza di pubblica sicurezza deve ritenersi compatibile con tale assetto organizzativo.
E qualunque forma prevista dal nostro ordinamento per l’esercizio dell’attività di impresa deve ritenersi compatibile con l’attività di investigazione privata, non potendo le disposizioni di cui alla sezione 21 del titolo V del R.D. n. 635/1940 costituire ostacolo alla possibilità di scelta della forma di organizzazione aziendale.
Per estrema sintesi il TAR Milano afferma incontrovertibilmente, in riferimento all’art. 8 del TULPS, che “In altri termini l’organizzazione imprenditoriale dell’attività non interrompe la riconducibilità dell’attività stessa al soggetto autorizzato, permanendo comunque il rapporto diretto tra titolare di licenza e pubblica Amministrazione, con conseguenti obblighi e responsabilità direttamente in capo al titolare.
Due sentenze queste che costituiscono due importanti precedenti favorevoli alla costituzione di associazioni tra investigatori privati all’interno della medesima società, con la condivisione di medesimi locali e con uguale condivisione del personale dipendente.
Di seguito il testo integrale di entrambe le sentenze.
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Pubblicato il 02/05/2022
- 00764/2022 REG.PROV.COLL.
- 01670/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Catanzaro, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del decreto emesso dalla Prefettura di Catanzaro del 20.09.2021, prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 aprile 2022 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Il sig. -OMISSIS- espone di essersi arruolato nel 1970 -OMISSIS-e di essersi congedato, dopo un’esperienza decennale nel -OMISSIS-., nel 1998. L’anno successivo è diventato titolare di licenza ai sensi dell’art. 134 R.D. n. 773/1931 per lo svolgimento di investigazioni private nell’ambito della società “-OMISSIS-.”, con sede in Catanzaro.
Nel 2012 è divenuta titolare di licenza per lo svolgimento di investigazioni private per la società -OMISSIS- la figlia -OMISSIS- e, contestualmente, l’esponente ha restituito la propria licenza alla Prefettura di Catanzaro, richiedendo e ottenendo nel 2012 una nuova licenza dalla Prefettura di Vibo Valentia per operare, oltre che nelle indagini private aziendali e assicurative anche in ambito penale, per conto della società “-OMISSIS-”.
Il successivo 22.07.2015 il ricorrente ha richiesto ed ottenuto, per conto di “-OMISSIS-”, l’autorizzazione ad utilizzare, come sede secondaria, la -OMISSIS- sita in Catanzaro in-OMISSIS-.
Il 23.11.2020 il deducente ha quindi chiesto alla Prefettura di Catanzaro, allegando il relativo progetto organizzativo, l’emissione della licenza ex art. 134 R.D. n. 773/1931 da gestirsi all’interno della società “-OMISSIS-.” -di cui-OMISSIS- è legale rappresentante, nonché amministratore per l’attività ordinaria e straordinaria con firma disgiunta- nella quale è presente, come rilevato, anche la licenza della figlia -OMISSIS–OMISSIS- e, al contempo, ha dichiarato di voler interrompere l’attività aperta nel 2012 con l’autorizzazione della Prefettura di Vibo Valentia.
Il 2.02.2021, con nota prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Catanzaro ha rilevato che, per poter rilasciare la licenza, il richiedente avrebbe dovuto preventivamente e non contestualmente cessare e quindi restituire il titolo rilasciato allo stesso dalla Prefettura di Vibo Valentia.
In conformità a tale indicazione, l’esponente il 3.02.2021 ha restituito tale licenza alla Prefettura di Vibo Valentia, comunicando alla Prefettura di Catanzaro l’avvenuto adempimento di quanto dalla stessa richiesto.
Il 9.02.2021, con nota prot. n. -OMISSIS-, la Prefettura di Catanzaro ha comunicato al deducente che “Conclusivamente a fronte dei rilievi posti si precisa, per tutto quanto già evidenziato anche in pregressa corrispondenza, che quest’Ufficio potrà dare corso alla relativa istruttoria del solo procedimento che risulti definito nei suoi caratteri di linearità nei termini sopra esposti, oltre che di stretta sintonia rispetto alle determinazioni che saranno adottate dal Prefetto di Vibo Valentia”.
Il successivo 10.02.2021 la Prefettura di Vibo Valentia ha revocato la licenza posseduta fino ad allora dal ricorrente, mentre la Questura di Catanzaro, dopo specifica richiesta della Prefettura, effettuava un sopralluogo presso i locali della -OMISSIS-.
A seguito di sollecitazioni rivolte dall’esponente alla Prefettura per la definizione del procedimento amministrativo, quest’ultima con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 20.09.2021 ha respinto l’istanza con la quale il ricorrente ha chiesto il rilascio della licenza ex art. 134 R.D. n. 773/1931 per svolgere investigazioni, ricerche, raccolte di informazioni per conto di privati, in qualità di investigatore privato e amministratore dell’istituto denominato “-OMISSIS-.”.
Avverso tale provvedimento è insorto quindi l’esponente, denunciandone l’illegittimità per violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, eccesso di potere, violazione dell’art. 257-sexies R.D. n. 635/1940, violazione del R.D. n. 773/1931 e del D.M. n. 269/2010.
- Resiste la Prefettura di Catanzaro, che confuta le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto della domanda di annullamento.
- Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-è stata fissata una celere trattazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- All’udienza pubblica del 6 aprile 2022, in vista della quale il ricorrente ha depositato una memoria di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
- Con una prima censura l’esponente si duole della violazione delle garanzie procedimentali di cui alla L. n. 241/1990, in quanto la p.a. resistente non avrebbe comunicato l’avvio del procedimento ed avrebbe omesso di esaminare le deduzioni difensive dallo stesso proposte.
L’assunto va disatteso.
Giova premettere che, secondo condivisibile giurisprudenza, “l’obbligo previsto dall’art. 10 della l. n. 241/1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, se non impone all’Amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte, nondimeno impone, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 3 della l. n. 241/1990, l’esame del materiale istruttorio introdotto nel procedimento da parte dei privati e la necessità di poter comprendere le ragioni poste a fondamento del giudizio di irrilevanza eventualmente formulato al riguardo dall’Amministrazione attraverso la motivazione dell’atto conclusivo che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative” (ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 429).
Tanto chiarito, dalle emergenze documentali risulta che con la nota n. -OMISSIS- del 2.02.2021, cui è seguita la nota n. -OMISSIS- del 9.02.2021, la Prefettura di Catanzaro ha avviato con il deducente un’interlocuzione procedimentale, nel corso della quale lo stesso ha prodotto un parere. Tale interlocuzione è esitata nell’adozione dell’avversato provvedimento di diniego, in cui la p.a. ha operato un preliminare richiamo all’intercorsa corrispondenza, disattendendo poi le deduzioni difensive del ricorrente, quindi esaminate ma non ritenute rilevanti ai fini di un accoglimento della richiesta, per come evincibile dal richiamo contenuto nello stesso provvedimento di rigetto all’art. 257-sexies R.D. n. 635/1940, contenente il regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. e posto a base del parere dell’esponente.
5.1. Parimenti infondata è la doglianza con cui è denunciata la violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, in quanto il provvedimento gravato contiene una sufficiente ed idonea indicazione della ragione sottesa al diniego, rappresentata dalla circostanza che il rilascio dell’autorizzazione “non offre garanzie di idoneità per l’impossibilità di attribuirne valenza autonoma e separata da quella sottesa al titolo in essere…, nell’ambito di -OMISSIS-., a-OMISSIS- -OMISSIS-”, determinando ciò “irragionevoli duplicati di licenze con distinti destinatari”.
Di contro, risulta privo di valenza motivazione l’assunto generico con il quale la p.a. adombra, sotto il profilo soggettivo, “controindicazioni ad una favorevole determinazione” e ciò in quanto il riportato inciso è radicalmente sfornito di concreti riferimenti relativi alle circostanze che risulterebbero ostative al rilascio del titolo, così da risultare apodittico.
5.2. Con la successiva censura il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 257-sexies R.D. n. 635/1940, poiché la resistente amministrazione, a fronte di un autonomo progetto e della condivisione dei mezzi presenti nella società -OMISSIS-, avrebbe illegittimamente negato la licenza.
La doglianza è suscettibile di favorevole valutazione.
Giova richiamare, in via preliminare, l’art. 257-sexies R.D. n. 635/1940, introdotto dal D.P.R. n. 153/2008, a mente del quale “Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che: a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l’utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo; b) siano costantemente garantite l’efficacia e l’efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi; c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente”.
Il ricorrente, per come in precedenza evidenziato, ha avanzato la richiesta di rilascio della licenza ai sensi dell’art. 134 D.P.R. n. 773/1931 in sostituzione di quella di cui era già in possesso, poi revocata dalla Prefettura di Vibo Valentia, specificando che avrebbe operato in luoghi separati ed allegando il progetto organizzativo prescritto dall’allegato H), D.M. 269/2010.
Tanto chiarito, l’art. 257-sexies -laddove prescrive che la disciplina in materia di rilascio di licenze per l’attività investigativa non è ostativa “… alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza …, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni …”- è da ritenersi, attesa la sua ampiezza, espressivo di un favor verso l’utilizzo comune di mezzi ad opera di singoli investigatori privati muniti della prescritta licenza, senza che pertanto la presenza di una società, come nella fattispecie, in luogo di un raggruppamento o di un’associazione possa integrare un elemento di contrasto con il richiamato regime giuridico.
Sotto concorrente profilo, poi, la Questura di Catanzaro -in esito agli accertamenti richiesti dalla stessa Prefettura ed inerenti all’istanza dell’esponente ed al relativo progetto- ha ritenuto, con la nota n. -OMISSIS- del 31.05.2021, tale progetto “… congruo all’espletamento dell’attività investigativa, …”.
Il medesimo progetto, inoltre, seppur sintetico ed essenziale, risulta comunque conforme alla previsione di cui all’art. 257, comma 2, R.D. n. 635/1940 e all’allegato H), D.M. 269/2010 a mente del quale esso “deve illustrare dettagliatamente: il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co.2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività non possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali; i requisiti dell’impresa (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, etc.) e del richiedente la licenza; la tipologia dei servizi che intende svolgere; il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.); la disponibilità economica – finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione); la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica)”.
In riferimento, da ultimo, al profilo soggettivo, occorre evidenziare che le autorizzazioni in esame hanno, in base all’art. 8 R.D. n. 773/1931, carattere personale ed i titolari devono possedere i requisiti necessari ad ottenerle. Nel provvedimento gravato, per come in precedenza evidenziato, non vengono indicate circostanze da cui inferire la perdita dei requisiti soggettivi di un operatore di settore, quale il ricorrente, con esperienza pluriennale nelle attività oggetto della licenza richiesta ex art. 134 R.D. n. 773/1931.
- Il ricorso, previo assorbimento delle residue censure, è pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
- La novità della questione trattata consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022.
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********* Pubblicato il 09/08/2022 N. 01903/2022 REG.PROV.COLL. N. 01777/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1777 del 2021, proposto da contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, n.1 e domicilio digitale eletto presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia; per l’annullamento del provvedimento datato 03/08/2021, prot. n. 36322/Area 1/O.S./P.A., notificato al ricorrente in data 04/08/2021 con il quale la Prefettura di OMISSIS ha respinto l’istanza del ricorrente per il rilascio della licenza ex art. 134 TULPS per svolgere investigazioni, ricerche, raccolte di informazioni per conto di privati, in qualità di investigatore privato amministratore dell’istituto denominato “OMISSIS s.r.l.”; nonché di tutti gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 la dott.ssa Valentina Mameli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO In data 8 febbraio 2021 il ricorrente chiedeva alla Prefettura di OMISSIS il rilascio della licenza per svolgere investigazioni private ex art. 134 TULPS nell’ambito della società “OMISSIS s.r.l.” nella quale lo zio, OMISSIS, già esercitava l’attività di investigatore privato da oltre un trentennio. Il ricorrente era stato autorizzato nel 2012 a svolgere mansioni di collaboratore con incarichi elementari. L’istanza presentata nel 2021 contemplava, invece, la presenza di due investigatori (Morelli Raffaele e Morelli Giuseppe) nell’ambito degli stessi locali, sede della società. Con prot. 0009364 del 24 febbraio 2021 la Prefettura di OMISSIS, dato atto della richiesta pervenuta da parte del ricorrente (“che…sembra desiderare di svolgere il ruolo di investigatore privato contitolare d’istituto”), poneva un quesito al Ministero dell’Interno, dichiarando di ritenere necessario, a suo parere, adottare un provvedimento integrativo dell’autorizzazione già in possesso dello zio, sig. OMISSIS. Con nota del 12 aprile 2021 il Ministero dell’Interno osservava che le licenze sono personali e quindi “uno è l’interlocutore dell’Autorità di P.S. per quanto attiene all’attività assentita del provvedimento autorizzatorio…Ed è il titolare della licenza che…deve poter assicurare un controllo costante sull’esercizio dell’attività assentita, senza che possano frapporti tra l’Autorità di p.s. e il titolare della licenza figure soggettive in grado di rompere la riconducibilità dell’attività al soggetto autorizzato”. Con nota del 14 maggio 2021 la Prefettura di OMISSIS comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. L’interessato partecipava al procedimento con propria memoria. In data 8 giugno 2021 la Prefettura di OMISSIS chiedeva alla competente Questura di svolgere i controlli di routine in relazione alla richiesta formulata dal ricorrente. I controlli davano esito positivo, e la Questura dava parere favorevole al rilascio della licenza per investigazioni private, in ambito privato e aziendale (cfr. nota prot. 13D/2021 Div. P.A.S.I. 6 luglio 2021). Tuttavia, con provvedimento prot. 36322/Area 1/O.S.P./P.A. del 3 agosto 2021, notificato il giorno successivo, la Prefettura di OMISSIS rigettava la richiesta del dott. OMISSIS, stante il principio di personalità delle licenze di pubblica sicurezza. Avverso il decreto l’interessato proponeva il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento previa tutela cautelare. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Con ordinanza n. 1266 del 22 novembre 2021 questo Tribunale disponeva la celere fissazione dell’udienza pubblica, per la trattazione nel merito del ricorso. Indi la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione all’udienza dell’8 giugno 2022. Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati: 1) eccesso di potere; difetto di motivazione; omesso esame di punti decisivi della controversia; omesso esame delle memorie difensive; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990: l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere sul piano motivazionale di prendere posizione sulle deduzioni contenute nella memoria depositata dal ricorrente in sede procedimentale, senza utilizzare mere formule di stile; 2) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 257 sexies del R.D. 6 maggio 1940, n. 635: l’art. 257 sexies del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 1, comma 1, lett. i), del D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, entrato in vigore dal 21 ottobre 2008, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 13 dicembre 2007, emessa nella causa n. 465/2005, con cui la Corte ha giudicato tanto l’art. 134 R.D. n. 773/1931 quanto l’art. 257 R.D. n. 635/1940 contrastanti con gli artt. 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (cioè con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi). Il Ministero dell’Interno con circolare protocollo 557/PAS/U/008999/10089 del 12 giugno 2015 è intervenuto in relazione alla sino ad allora dibattuta questione inerente l’iscrizione al registro delle imprese degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali di cui all’art. 134 TULPS, concludendo nel senso dell’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese. Ciò posto, ai sensi dell’art. 257 sexies del R.D. n. 635/1940 l’unica forma associativa che il nostro ordinamento potrebbe prevedere in favore degli istituti di investigazione sarebbe quella disciplinata dalle società. Vietare la possibilità di svolgere a due soggetti diversi la stessa attività disciplinata dall’art. 134 TULPS all’interno della stessa società svuoterebbe di contenuto la disposizione dell’art. 257 sexies del Regolamento TULPS. Del resto l’applicazione di tale norma attraverso la forma societaria – consentendo all’interno della medesima società due investigatori con autonome licenze – sarebbe principio consolidato su quasi tutto il territorio nazionale; 3) eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: il principio della personalità delle licenze di p.s. non precluderebbe la possibilità per più investigatori muniti di autonoma licenza di esercitare l’attività nell’ambito della stessa società in quanto il detto principio della personalità sancito dal disposto dell’art. 8 TULPS non contrasterebbe con l’esercizio dell’attività in forma societaria. Il parere del Ministero muove dalla richiesta formulata dalla Prefettura di OMISSIS che, tuttavia, sarebbe erronea e non corrispondente alla richiesta del ricorrente, che non avrebbe chiesto un provvedimento integrativo della autorizzazione già in possesso del sig. Morelli Raffaele, bensì di ottenere una nuova licenza intestata a soggetto diverso ma all’interno della stessa società con la conseguente permanenza in capo ad essa (società) di due distinte licenze intestate a soggetti diversi. La logica del Ministero sarebbe indefettibile. All’interno della stessa licenza (e non della stessa società) uno e uno solo dovrebbe essere il titolare. Ma il ricorrente avrebbe chiesto una cosa diversa. Il Collegio ritiene di esaminare prioritariamente i motivi di carattere sostanziale dedotti dal ricorrente, ovvero il secondo ed il terzo mezzo, che possono essere scrutinati congiuntamente e che, si anticipa, sono fondati. L’art. 257 sexies del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. i), D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153, prevede che “Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, né di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, né ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l’utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che: a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l’utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo; b) siano costantemente garantite l’efficacia e l’efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi; c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente”. Il ricorrente, quale amministratore della società OMISSIS srl, ha presentato la richiesta per il rilascio di un’ulteriore licenza a sua favore, in relazione alla predetta società che svolge attività di investigazione e ove lo zio, altro amministratore, è già titolare della licenza ex art. 134 TULLPS. Con tale istanza il ricorrente ha precisato che l’attività di cui alla nuova licenza si sarebbe svolta in un locale separato all’interno dei medesimi uffici sede della società, allegando la relativa planimetria, e il progetto organizzativo. Ciò posto, la previsione di cui all’art. 257 sexies del R.D. n. 635/1940, assai ampia nel suo dato letterale, fa riferimento in termini generali a qualunque forma di organizzazione aziendale. Ad avviso del Collegio la disciplina dell’attività di investigazione di cui al combinato disposto degli artt. 257 e 257 bis del predetto R.D. n. 635/1940 è pienamente compatibile con la disciplina dell’attività di impresa di cui agli artt. 2082 e seguenti del codice civile. Anzi, la stessa normativa di settore è ormai tesa verso la previsione di un’organizzazione di impresa di detta attività. Ed invero il decreto ministeriale 1° dicembre 2010 n. 269 (recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti) all’art. 4 rinvia, quanto alle caratteristiche e ai requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali, agli allegati G e H del medesimo decreto. In particolare l’allegato H prevede la presentazione da parte del soggetto che richieda la licenza di un progetto organizzativo che illustri dettagliatamente: “– il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale (intesa come il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’attività e dove si espletano gli adempimenti di cui all’art 135 TULPS e 260 Regolamento d’esecuzione, in particolare la tenuta del registro delle operazioni, anche su supporto elettronico non modificabile) e le eventuali sedi secondarie (intese come il luogo in cui si svolga attività operativa e si espletano gli adempimenti di cui all’art. 260, co. 2), con descrizione delle sedi stesse; le sedi dell’attività dovranno essere idonee ai fini del corretto esercizio della potestà di controllo, ai sensi dell’articolo 16 TULPS; – i requisiti del richiedente la licenza e la forma giuridica con la quale intende svolgere l’attività; – la tipologia dei servizi che intende svolgere; – il personale che intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti; collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia contrattuale (lavoro subordinato, contratto a progetto, etc.); – la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l’assolvimento degli oneri di legge (ad es. prestazione della cauzione); – la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica)”. La piana lettura della disposizione sopra riportata – nel suo tenore letterale – rimanda indubitabilmente a definizioni proprie dell’impresa commerciale, quasi presupponendo l’esercizio imprenditoriale dell’attività. Se dunque è la stessa normativa di settore a prevedere l’esercizio dell’attività di investigazione privata quale attività economica organizzata in forma imprenditoriale, il principio della personalità della licenza di pubblica sicurezza deve ritenersi compatibile con tale assetto organizzativo. E qualunque forma prevista dal nostro ordinamento per l’esercizio dell’attività di impresa deve ritenersi compatibile con l’attività di investigazione privata, non potendo le disposizioni di cui alla sezione 21 del titolo V del R.D. n. 635/1940 costituire ostacolo alla possibilità di scelta della forma di organizzazione aziendale. Diversamente opinando si svuoterebbe di contenuto il disposto di cui all’art. 257 sexies del R.D. n. 635/1940 che tale “divieto” espressamente contempla. Ad avviso del Collegio il punto di equilibrio tra il principio di personalità della licenza di p.s. e l’esercizio dell’attività di investigazione privata in forma di impresa deve essere raggiunto in sede di provvedimento ex art. 134 TULLPS, dovendo la Prefettura fornire le indicazioni operative e prescrittive necessarie. In relazione alla vicenda di cui è causa va rilevato che il parere fornito dal Ministero alla Prefettura non è dirimente ai fini della controversia, muovendo da un’errata prospettazione fornita dalla Prefettura stessa, che ha travisato la richiesta del ricorrente. Quest’ultimo infatti non ha chiesto un provvedimento integrativo dell’autorizzazione già in possesso del sig. Morelli Raffaele, bensì una nuova licenza intestata a sé stesso all’interno della medesima società di cui è amministratore, insieme allo zio già titolare di licenza per attività di investigazione privata. Ciò rilevato, va osservato che il ricorrente ha ottenuto dalla Questura di OMISSIS il parere positivo quanto ai requisiti professionali e di capacità tecnica di cui all’allegato G del D.M. n. 269/2010 (cfr. nota del 7 luglio 2021 sub doc. 3 del fascicolo del ricorrente). Tale profilo quindi non è in discussione. Ad avviso del Collegio il rigetto dell’istanza da parte della Prefettura di OMISSIS non tiene conto della compatibilità dell’attività di investigazione privata con l’organizzazione imprenditoriale in forma societaria alla luce del quadro normativo come sopra ricostruito. Il provvedimento impugnato non considera infatti la portata di cui all’art. 257 sexies del R.D. n. 635/1940 e del regolamento di cui al D.M. n. 269/2010 e i relativi effetti quanto alla astratta possibilità di rilascio della licenza. La motivazione del rigetto, esclusivamente fondata sul principio di personalità della licenza di p.s., non tiene conto della chiara indicazione dell’ordinamento di settore quanto alla libertà di forme organizzative per l’esercizio dell’attività. In altri termini l’organizzazione imprenditoriale dell’attività non interrompe la riconducibilità dell’attività stessa al soggetto autorizzato, permanendo comunque il rapporto diretto tra titolare di licenza e pubblica Amministrazione, con conseguenti obblighi e responsabilità direttamente in capo al titolare. In conclusione, per le ragioni che precedono, assorbiti ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto e per l’effetto va disposto l’annullamento del provvedimento impugnato. In sede di riesercizio del potere, la Prefettura – verificata la sussistenza dei presupposti per il rilascio della licenza in contraddittorio con il ricorrente, eventualmente non esaminati nel procedimento di cui è causa – dovrà fornire, anche tenuto conto del progetto organizzativo presentato dal ricorrente stesso, indicazioni al fine di coniugare il principio di personalità della licenza con l’organizzazione di impresa, quali, a titolo esemplificativo, prescrizioni volte a garantire l’autonomo esercizio delle attività investigative da parte dei soggetti a ciò autorizzati, con la conseguente separazione della documentazione afferente l’attività degli stessi (registro degli affari, incarichi, collaboratori etc.). Tenuto conto della novità della questione le spese di giudizio possono essere compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nella camera dionsiglio del giorno 8 giugno 2022 |

