I debiti con l’Agenzia delle Entrate non possono determinare la sospensione della licenza dell’investigatore privato.
Il TAR della Regione Sicilia accoglie il ricorso di un investigatore privato che si è visto sospendere la licenza a causa dei debiti che nell’arco di diversi anni aveva maturato con l’Agenzia delle Entrate.
Nell’occasione lo scrivente Studio Legale, che difendeva l’investigatore, aveva eccepito, nelle memorie depositate presso la competente Prefettura, che una perdurante situazione di debito nei confronti dell’agenzia delle entrate non poteva determinare, ipso iure, la sospensione della licenza dallo stesso investigatore posseduta da diversi anni e ciò sul presupposto del fatto che manca una disposizione di legge che attribuisca tale potere al Prefetto.
In questa direzione le memorie avevano inoltre fatto rilevare che tale disposizione di legge era prevista per gli istituti di vigilanza ma non per gli investigatori privati.
A questo punto la competente prefettura decise di convocare la Conferenza di servizi che nell’occasione, e come usualmente succede, vedeva la presenza del Comandante regionale del Corpo Carabinieri, del Questore di Palermo, del Comandante regionale della Guardia di Finanza, del direttore dell’Agenzia delle Entrate di Palermo, oltre a tutte le più alte cariche amministrative della Regione Sicilia.
Unanimemente si sono determinate nella sospensione della licenza dell’investigare sino a che lo stesso non avesse ripianato il debito.
Tale determinazione era giustificata, secondo loro, dalla mancanza in capo all’investigatore del requisito della “buona condotta” che così come previsto dall’art. 11 del TULPS prevede, appunto, la sospensione/revoca della licenza.
Impugnato quindi il provvedimento di sospensione, motivandolo tra l’altro della logica motivazione di impossibilitare l’investigatore di reperire i fondi necessari al ripianamento del debito a causa e per l’effetto della sospensione della licenza che era la sua unica fonte di reddito, il TAR Palermo accolse le doglianza cautelari dell’investigatore sulla base di una serie di argomentazioni.
Dapprima affermano che “Ritenuto che le censure di parte ricorrente, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono implausibili sul rilievo che la specifica disciplina degli istituti di investigazione privata di cui all’art. 4 e allegati G) e H) d.m. n. 269 del 2010, a differenza di quanto previsto per gli istituti di vigilanza, art. 4, all. A), sembra non considerare i debiti tributari quali idonei a incidere sulla capacità tecnica ex art. 136 r.d. n. 773 del 1931 (specificata proprio dal d.m. in forza di quanto previsto dal r.d. n. 635 del 1940, art. 257);
Quindi e per estrema sintesi, l’istituto di investigazioni non può soggiacere ai requisiti che devono permanere per la gestione di un istituto di vigilanza.
Ma non solo, correttamente il TAR adito afferma inoltre “che in relazione ai debiti previdenziali, l’Amministrazione sembra non correlarli al personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di licenza (art. 257-quater r.d. n. 635 del 1940); che se così non fosse stato allora si che avrebbe potuto sospendere/revocare la licenza de qua.
Ma entrando nel vivo della motivazione di sospensione da parte della Prefettura, il TAR afferma “che, d’altronde, su un piano più generale, la disponibilità economico-finanziaria «per la realizzazione del progetto» (all. H d.m. n. 269 del 2010) non sembra essere stata esplicitamente e chiaramente revocata in dubbio dall’Amministrazione (ferma restando, sul versante della relativa garanzia, la previsione di legge di deposito della cauzione);
che una ipotetica assenza di detta capacità non sarebbe, in ogni caso, inidonea, ex se considerata, a riverberarsi sul requisito della buona condotta;
Pertanto un debito tributario con l’Agenzia delle Entrate relativo a mancati pagamenti di proprie imposte non può costituire un legittimo motivo di sospensione/revoca della licenza per lo svolgimento dell’attività di investigatore privato, mancando ab origine una disposizione di legge che lo preveda espressamente, a nulla valendo tutti gli artifizi ad hoc creati dalla P.A. per sanzionare ingiustamente l’investigatore autorizzato.
Di seguito l’ordinanza del TAR in forma integrale.
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Pubblicato il 09/05/2022
- 00287/2022 REG.PROV.CAU.
- 00600/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2022, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’agenzia investigativa «-OMISSIS-», rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
– il Ministero dell’interno – Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via V. Villareale n. 6;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento/decreto emesso dalla Prefettura di Caltanissetta in data 22 marzo 2022, prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la sospensione della licenza intestata al ricorrente, avente numero -OMISSIS- rilasciata in data 31 luglio dalla Prefettura di Caltanissetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, promossa in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udito nell’udienza camerale del 6 maggio 2022 il procuratore di parte ricorrente come specificato nel verbale; nessuno presente per il Ministero dell’interno;
Ritenuto che le censure di parte ricorrente, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appaiono implausibili sul rilievo che la specifica disciplina degli istituti di investigazione privata di cui all’art. 4 e allegati G) e H) d.m. n. 269 del 2010, a differenza di quanto previsto per gli istituti di vigilanza, art. 4, all. A), sembra non considerare i debiti tributari quali idonei a incidere sulla capacità tecnica ex art. 136 r.d. n. 773 del 1931 (specificata proprio dal d.m. in forza di quanto previsto dal r.d. n. 635 del 1940, art. 257);
– che in relazione ai debiti previdenziali, l’Amministrazione sembra non correlarli al personale dipendente impiegato per lo svolgimento delle attività oggetto di licenza (art. 257-quater r.d. n. 635 del 1940);
– che il caso di specie è estraneo alla previsione dell’art. 8, comma 3, d.m. n. 269 del 2010 secondo cui sono rilevanti i debiti tributari e previdenziali ma soltanto in relazione ai casi di «estensione» della licenza;
– che, d’altronde, su un piano più generale, la disponibilità economico-finanziaria «per la realizzazione del progetto» (all. H d.m. n. 269 del 2010) non sembra essere stata esplicitamente e chiaramente revocata in dubbio dall’Amministrazione (ferma restando, sul versante della relativa garanzia, la previsione di legge di deposito della cauzione);
– che una ipotetica assenza di detta capacità non sarebbe, in ogni caso, inidonea, ex se considerata, a riverberarsi sul requisito della buona condotta;
– che, in tal senso, la motivazione che sorregge l’impugnato provvedimento sembra mostrare elementi di difettosità;
– che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile discendente dalla sospensione dell’attività il cui svolgimento, nelle more della definizione del giudizio, non compromette l’interesse che l’Amministrazione intende tutelare;
– di dover compensare le spese della presente fase di giudizio in ragione del complessivo assetto della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione seconda, accoglie la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Fissa, per la discussione del ricorso nel merito, l’udienza pubblica del 2 maggio 2023, ore di rito.
Spese del giudizio cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2022

