LA VIOLAZIONE DELLA PRESCRIZIONE CONTENUTA NELLE LICENZE EX ART. 134 TULPS, RELATIVA ALLA GESTIONE DEGLI ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO NON E’ REATO, MA ESPONE SOLAMENTE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
Come noto, nelle licenze degli Istituti di Vigilanza o in quelle degli investigatori privati sono contenute delle prescrizioni imposte dalla Pubblica Sicurezza ai sensi dell’art. 9 del TULPS.
Quando i soggetti si cui sopra svolgono l’attività di gestione agli addetti ai sevizi di controllo, è molto spesso inserita nella licenza una particolare prescrizione, che riguarda la comunicazione preventiva, alle Prefetture ed alle Questure territorialmente interessate, dell’elenco delle attività e/o dei locali presso i quali verranno prestati i servizi di cui all’art. 3, commi 7/13 della legge 15 luglio 2009 n. 94, nonché il personale impiegato, ecc ecc.
Questa prescrizione impone di effettuare le comunicazioni agli enti competenti e la stessa è rispettata laddove viene data per iscritto, agli Enti preposti al controllo, la notizia che l’Istituto di Vigilanza Alfa si avvarrà della collaborazione del dipendente Sig. Mario Rossi, per il locale Gamma, nel giorno X. Qualora però si trattasse – come di solito avviene – di un’attività che prosegue per un periodo più lungo, sarà sufficiente indicare che l’attività verrà svolta a far data DAL giorno X (perché ciò è da intendersi a tempo indeterminato).
L’obbligo è pertanto adempiuto quando viene previamente data comunicazione, agli Enti territorialmente competenti, degli addetti dei quali l’istituto si avvarrà, dei locali presso i quali presterà servizio e delle attività che verranno svolte.
Occorre però rispettare 3 regole. Tale comunicazione, infatti:
- deve essere effettuata prima dell’avvio dell’attività;
- deve essere inviata con uno strumento che ne consenta la prova dell’avvenuta comunicazione e ricezione da parte del destinatario, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo pec, dall’indirizzo pec dell’Istituto all’indirizzo pec dell’ente destinatario, ma deve trattarsi di indirizzo valido e attualmente in uso;
- deve essere verificata l’avvenuta ricezione della stessa, attendendo la ricevuta di consegna.
Già da tempo è stata proprio la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33045 del 28.7.2016, ad avere statuito che, per il reato di violazione delle prescrizioni previste dalla licenza rilasciata agli istituti di vigilanza privata di cui agli artt. 9 – 17 e 134 T.U.L.P.S., “è proprio il richiamo, contenuto nella stessa imputazione alla violazione delle prescrizioni imposte dall’autorità di p.s. ad attrarre la fattispecie nell’ambito della mera illiceità amministrativa, in ragione del combinato disposto di cui all’art. 9 e art. 17 bis, comma 2, T.U.L.P.S.”.
Molte Prefetture si sono adeguate a tale disposto della Suprema Corte, che rimane ancora oggi immutato, e per la violazione di una prescrizione emettono un’ordinanza ingiunzione, con la quale comminano unicamente una sanzione amministrativa, non reputando integrato alcun reato. Anche molte Questure elevano in questo caso un verbale di contestazione di illecito amministrativo, in quanto anche tali enti non ritengono sussistenti fattispecie a rilevanza penale.
In conclusione, è necessario ottemperare alle prescrizioni, ed effettuare le comunicazioni ivi contenute alla Prefettura, alla Questura o agli altri enti indicati, con le accortezze sopra specificate.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui dette comunicazioni dovessero essere considerare incomplete o comunque inesistenti oppure tardive, ovvero una qualsiasi delle prescrizioni contenute nella licenza non dovesse essere rispettata, si ricorda che tale condotta non integra alcuna fattispecie di reato, bensì unicamente un illecito amministrativo.

