Commento alla sentenza n. 45662 del 22-11-2012
Nel caso sottoposto alla vostra attenzione e relativo alla sentenza della Cassazione Penale, Sezione V, n. 45662, del 22/11/2012, due persone avevano istallato una telecamera sopra una struttura aziendale dalla quale si riprendeva il traffico di automezzi nelle vicinanze della proprietà di un vicino imprenditore. La telecamera riprendeva ciò che era visibile anche ad occhio nudo, quindi questa non era dotata di particolari strumenti quali teleobbiettivi. In questa sentenza la Corte ha assolto gli imputati del reato a loro ascritto riaffermando, per l’ennesima volta, un principio fondamentale relativo alla fattispecie incriminatrice prevista dell’art. 615 bis c.p. ovvero “le scene riprese, dunque, erano pacificamente visibili anche a occhio nudo, secondo quanto logicamente si ricava dal presupposto fattuale evidenziando dal giudice di merito, da parte di chiunque si fosse collocato sulla tettoia, di pertinenza della fabbrica del D.” L’affermazione della Suprema Corte di Cassazione conferma nuovamente l’indirizzo interpretativo in merito al citato articolo 615 bis c.p. Tale indirizzo stabilisce che “la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra reato di cui all’articolo 615 bis codice penale, sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa a rispetto della riservatezza.” (Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 40577/2008). In altre parole la Suprema Corte di Cassazione afferma che la parte offesa compiendo azioni della vita privata nella privata dimora, rinuncia esplicitamente ed inequivocabilmente al diritto alla riservatezza previsto e punito dall’articolo 615 bis c.p. quando detta immagine non è sottratta alla visibilità da parte di terzi. Inoltre la Suprema Corte afferma un altro importante principio che riguarda l’esercizio di un diritto. Infatti la Corte afferma che seppur gli imputati ritenevano di stare esercitando il diritto di difesa e che quindi gli stessi avevano la consapevolezza dell’antigiuridicità di ciò che stavano compiendo, tale assunto appare erronea in quanto “l’esercizio di detto diritto deve essere contenuto nei limiti previsti dalla legge, di talché non di mancata consapevolezza della antigiuridicità si tratta, ma, di più, di inescusabile ignoranza leggis, che, di per sé, non toglie la connotazione di coscienza e volontà alla condotta contra jus tenuta dai due imputati.” Infine è utile rappresentare quanto affermato dal Garante in materia di Privacy ed in relazione all’argomento di cui sopra, nella Relazione 2009, il quale dichiara “quando le immagini ritraggono persone in luoghi pubblici, aperti al pubblico o comunque visibile da terzi, la loro diffusione è lecita. Tuttavia anche questa può incontrare dei limiti qualora leda i diritti della persona”. Ed ancora il Garante asserisce che “non può, ad avviso di questa Autorità, ritenersi normalmente osservabile un luogo se, per vedere ciò che in esso avviene, è necessario superare, fisicamente o con strumenti tecnologici, una barriera visiva. La delimitazione di un luogo di privata dimora attraverso i muri e/o siepi ha infatti, in linea di principio, lo scopo di escludere o comunque di limitare la visibilità dall’esterno di ciò che in esso avviene e può ragionevolmente fondare un’aspettativa di intimità e riservatezza di chi vi si trovi in tale luogo.” Quindi sempre il Garante in due provvedimenti del 2007 il n. 1400655 e il n. 1409488 ricorda che il teleobiettivo si considera quale uso non corretto di una tecnica invasiva con conseguente violazione della privacy e potenziale intromissione nella sfera privata altrui. Di seguito il testo integrale della sentenza di cassazione n. 45622 del 22/11/2012.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 09-10-2012) 22-11-2012, n. 45662
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. D.G. e C.P., imputati del delitto di cui agli artt. 110 e 615 bis c.p. in danno di D.F. S. ed altri, sono stati assolti con la formula perchè il fatto non costituisce reato dal tribunale di Bari, sezione distaccata di Modugno. Le parti civili hanno proposto appello, che la corte di appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato, compensando le spese tra le parti. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del D.F. deducendo violazione di legge (art. 192 c.p.p. e art. 615 bis c.p.) e carenze dell’apparato motivazionale. Osserva che la corte d’appello, trascurando addirittura le spontanee dichiarazioni del C., ha infarcito la sua sentenza di affermazioni apodittiche in punto di fatto ed errate in punto di diritto, giungendo a sostenere che nella condotta degli imputati mancherebbe la consapevolezza della antigiuridicità; affermazione assurda, se solo si riflette sul fatto che il preteso esercizio di un diritto (il diritto di difesa che l’avvocato C. avrebbe esercitato, per altro “preventivamente” nell’interesse del D.) non può avvenire al di fuori della regolamentazione cui la legge sottopone l’esercizio stesso (vale a dire secondo i dettami degli art. 391 bis e segg. c.p.p.). Peraltro – e lo stesso giudice di merito lo ammette – la telecamera installata su di una tettoia della fabbrica del D. era in grado di riprendere, non solo quanto avveniva presso l’ingresso dell’impianto industriale del D.F., ma anche ciò che avveniva all’interno delle aree adibite alla lavorazione. Si tratta, dunque, di episodi della vita privata, che non potevano essere arbitrariamente captati dagli imputati. L’art. 615 bis c.p. rimanda al precedente art. 614 e dunque esso vieta la ripresa di fatti che si verifichino in abitazioni altrui o in altro luogo di privata dimora, ovvero ancora nell’appartenenza di essi. Né è esatto ciò che sostiene la sentenza impugnata, vale a dire che le scene riprese avessero il carattere della pubblicità e quindi fossero pacificamente osservabili dall’esterno. Si tratta, in realtà, di riprese precluse all’esterno, che non avevano a oggetto condotte che si svolgono in spazi aperti al pubblico. I testi L. e F. hanno chiarito che, sebbene l’attività lavorativa della ditta della parte civile si svolgesse a cielo aperto, l’area in questione era comunque recintata e dunque delimitata; essa doveva, quindi, intendersi come interna all’azienda. Sostiene la corte d’appello barese che, per la consumazione del reato in questione, è sufficiente il dolo generico, vale a dire la volontà cosciente di procurarsi indebitamente immagini inerenti alla altrui privacy, ma, da tale premessa, essa non trae la logica conclusione, giungendo assurdamente a ritenere che, poiché gli imputati avrebbero agito a fini di autotutela, essi non avrebbero avuto consapevolezza di star violando la legge. Tale assunto è fattualmente smentito dalla condotta tenuta post delictum, atteso che la telecamera venne immediatamente rimossa, una volta che il D. ebbe contezza del fatto che D.F. aveva chiesto l’intervento in forze dell’ordine.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile perchè si fonda su una diversa ricostruzione in fatto dell’accaduto e su di una non attenta lettura della sentenza di secondo grado. Detta sentenza, in effetti, contiene un assunto non condivisibile, vale a dire quello in base al quale, poiché gli imputati ritenevano di star esercitando il diritto di difesa, non avevano consapevolezza della antigiuridicità di ciò che stavano compiendo. In merito a tale affermazione, è corretta la replica del ricorrente, in base alla quale l’esercizio di detto diritto deve essere contenuto nei limiti previsti dalla legge, di talché non di mancata consapevolezza della antigiuridicità si tratta, ma, al più, di inescusabile ignoranza legis, che, di per sé, non toglie la connotazione di coscienza è volontà alla condotta contra jus tenuta da D. e C. (il quale ultimo, peraltro, a quanto si apprende alla sentenza, è un avvocato e quindi, presumibilmente, non ignora che persino il diritto di difesa ha dei limiti). 1.1. Il fatto è, tuttavia, che la corte, dopo tale “incidente di percorso”, esibisce un ulteriore (e, per così dire, parallelo) apparato motivazionale, affermando che la telecamera era stata collocata in modo da riprendere l’ingresso dello stabilimento industriale del D.F.. Le scene riprese – dunque – erano pacificamente visibili anche a occhio nudo, secondo quanto logicamente si ricava dal presupposto fattuale evidenziato dal giudice di merito, da parte di chiunque si fosse collocato sulla tettoia, di pertinenza della fabbrica del D.. 1.2. Sulla base di tale presupposto, la corte territoriale, citando giurisprudenza di legittimità, anche di questa quinta sezione (ASN 200844156 – RV 241745 + ASN 201125453 – RV 250462), giunge ad affermare correttamente che non vi è stata abusiva captazione di condotte tenute in “località protetta”, ai sensi dell’art. 615 bis c.p.. Il ricorrente sostiene il contrario e, ciò che più rileva, sostiene che ciò si evincerebbe proprio dalla sentenza impugnata; il che è contrario al vero, se solo si nota che l’ultimo capoverso di pagina 9 della sentenza impugnata reca: “Non è stata raggiunta la prova certa che la telecamera, chiaramente direzionata verso l’ingresso principale dello stabilimento, fosse in grado di riprendere, non solo l’accesso e l’uscita dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti e le relative targhe …, ma anche l’attività lavorativa svolta all’interno, se solo si consideri che, come evincibile dalle fotografie in atti, la visuale era parzialmente occlusa dalla presenza della palazzina degli uffici”. 1.3. Il non aver compreso, o peggio, l’aver volutamente travisato il senso di tale affermazione della sentenza d’appello costituisce una immutatio veri, rispetto alla sentenza-documento, che, sfociando in una arbitraria e alternativa ricostruzione del fatto, determina, come premesso, la inammissibilità del ricorso. 2. Consegue condanna alle spese e al versamento di somma favore della cassa delle ammende, somma che si stima e può determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.

