IL FATTO.
Il legale rappresentante della società F. è stato giudicato responsabile della violazione dell’articolo 4 della legge 300 del 1970, denominata statuto dei lavoratori per avere, in qualità di datore di lavoro, fatto installare un sistema di video sorveglianza composto da quattro telecamere due delle quali in quadranti direttamente postazione di lavoro fisse occupate da dipendenti. Tali apparati venivano istallati solo dopo aver fatto sottoscrivere ad ogni dipendente un accordo con il quale gli stessi accettavano l’istallazione delle telecamere stesse. Per tale motivo il datore di lavoro in primo secondo grado veniva condannato per il reato contestato. La suprema corte annullava le sentenze di cui sopra assolvendo il datore di lavoro.
IN DIRITTO. In via preliminare occorre rilevare che l’articolo 4 della legge 20 maggio 1970 numero 300, prevede che l’uso di impianti e di apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere istallati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro dettando ove occorra le modalità per l’uso di tali impianti. In relazione all’articolo citato, si deve altresì rilevare che l’installazione di impianti audiovisivi o di altre apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori si deve riferire alle sole installazioni poste in essere dal datore di lavoro per il controllo a distanza con le finalità testè citate, non precludendo a quest’ultimo al fine di dimostrare l’illecito posto in essere dal proprio dipendenti di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo del tutto estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa per esclusive finalità difensiva del proprio ufficio e della documentazione in esso custodito con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo del datore di lavoro. Nel caso di specie peraltro si deve rilevare che la Suprema Corte ha affermato che non può essere ignorato un dato obiettivo ed indiscusso che nel caso in cui il datore di lavoro richieda l’autorizzazione a tutti i lavoratori e quindi sia stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la loro sottoscrizione da parte loro di un documento esplicito, viene meno l’accordo con le rappresentanze sindacali. Infatti la suprema corte afferma che pur bene se è vero che non si trattava né di autorizzazioni delle rappresentanze sindacali unitarie né di quella di una commissione interna, logica vuole che il più contenga il meno si che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinano l’acquisizione del consenso un diverso opinare, in caso come quelli in esame, avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica. Per estrema sintesi se tutti i lavoratori manifestano il loro assenso, per iscritto, all’istallazione delle telecamere, l’accordo con le rappresentanze sindacali è superfluo. Tale affermazione della Suprema Corte non è scevra da censure. Se infatti il datore di lavoro non troverà particolari difficoltà ad ottenere autorizzazioni singolarmente dai lavoratori in merito a quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, cosa è ben diversa se il datore di lavoro dovrà confrontarsi con l’ispettorato del lavoro o le rappresentanze sindacali. É infatti indiscutibile che la capacità di trattare con il datore di lavoro è sensibilmente diversa nel caso in cui ciò avvenga con le rappresentanza sindacale anziché con lo stesso lavoratore. È infatti certo che il potere contrattuale delle rappresentanze sindacali o meglio dell’ispettorato del lavoro siano decisamente superiori a quelle del lavoratore il quale si trova in situazione di subalternità nei confronti del datore di lavoro per cui quest’ultimo sarà certamente facilitato nella contrattazione. In conclusione, se dal punto di vista puramente giuridico la sentenza appare ineccepibile, all’occhio dello scrivente tale sentenza appare socialmente censurabile per le argomentazioni sopra riportate e aprendo, in tale materia, un vulnus difficilmente sanabile.
LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-04-2012) 11-06-2012, n. 22611
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La ricorrente è stata giudicata responsabile della violazione della L. n. 300 del 1970, art. 4 (c.d. statuto dei lavoratori) per avere, in qualità di legale rappresentante della soc. Flown Energy, fatto installare un sistema di videosorveglianza composta da quattro telecamere due delle quali inquadranti direttamente postazioni di lavoro fisse occupate da dipendenti. 2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, l’imputata, tramite difensore, ha proposto appello – convertito in ricorso dalla Corte d’appello – deducendo: 1) insussistenza della fattispecie criminosa contestata, sia nel suo elemento oggettivo che in quello soggettivo. In particolare, si fa notare che il teste A. (ispettore dei lavoro), espressamente interrogato sul punto, ha escluso che, dagli accertamenti svolti, fosse emersa prova dell’esistenza di un sistema di videosorveglianza (funzionante o disattivato) che consentisse anche potenzialmente, di sorvegliare i dipendenti. L’unico dato certo è relativo all’esistenza delle due telecamere “puntate” su altrettante postazioni di lavoro. Pertanto, pur essendo sufficiente la mera potenzialità di controllo, è altrettanto vero che deve esservi un impianto idoneo a creare il pericolo. In ogni caso, è stata accertata la esistenza di un apposito documento autorizzativo sottoscritto da tutti i dipendenti dal quale non si può prescindere essendo esso espressione della volontà dei lavoratori e del loro assenso alla esistenza di quell’impianto. Sul piano soggettivo, vale lo stesso ragionamento e, cioè, che non si può ipotizzare che il datore di lavoro abbia dolosamente preordinato di controllare illecitamente i propri dipendenti se ad ognuno di essi aveva fatto firmare, prima della installazione, una liberatoria di consenso ed, in ogni caso, il luogo di lavoro (v. dep. A.) era tappezzato di cartelli che indicavano la presenza della videosorveglianza. Tutto ciò è tanto vero che lo stesso P.M. di udienza aveva chiesto l’assoluzione della signora B., sia pure ex art. 530 c.p.p., comma 2; 2) erronea applicazione della pena. Si fa, infatti, notare che la pena pecuniaria per il reato contestato va da un minimo di 154 Euro ad un massimo di 1549 Euro e che il giudice ha, invece, preso le mosse da una pena base di 1800 Euro superiore a quella edittale e, comunque, con il riconoscimento delle attenuanti generiche,si è ingiustificatamente attestato su una pena di 1200 Euro che va verso il massimo. La ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
3. Motivi della decisione – Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente. L’inquadramento del fatto in esame non può che avvenire prendendo come parametro di riferimento la fattispecie normativa. Sotto questo aspetto, deve ricordarsi, perciò, che la L. n. 300 del 1970, art. 4, comma 2, precisa che impianti di controllo in ambito lavorativo possono essere installati soltanto “previo accordo con le rappresentanze sindacati aziendali, oppure, in mancanza di queste con la commissione interna”. Ciò posto, non può essere ignorato il dato obiettivo – ed indiscusso – che, nel caso che occupa, era stato acquisito l’assenso di tutti i dipendenti attraverso la sottoscrizione da pare loro di un documento esplicito. Orbene, se è vero che non si trattava nè di autorizzazione della RSU nè di quella di una “commissione interna”, logica vuole che il più contenga il meno sì che non può essere negata validità ad un consenso chiaro ed espresso proveniente dalla totalità dei lavoratori e non soltanto da una loro rappresentanza. Del resto, non risultando esservi disposizioni di alcun tipo che disciplinino l’acquisizione del consenso, un diverso opinare, in un caso come quello in esame, avrebbe un taglio di un formalismo estremo tale da contrastare con la logica. Ed infatti, l’interpretazione della norma deve sempre avvenire avendo presente la finalità che essa intende perseguire. Se è vero – come è innegabile – che la disposizione di cui all’art. 4 intende tutelare i lavoratori contro forme subdole di controllo della loro attività da parte del datore di lavoro e che tale rischio viene escluso in presenza di un consenso di organismi di categoria rappresentativi (RSU o commissione interna), a fortiori, tale consenso deve essere considerato validamente prestato quando promani proprio da tutti i dipendenti. Siffatto modo di pensare non è, del resto, neppure in contrasto con la enunciazione di questa S.C. (sez. 3, 15.12.06, Fischnaller, Rv. 236077) – secondo cui integrano il reato di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 4 e 38anche gli impianti audiovisivi non occulti essendo sufficiente la semplice idoneità del controllo a distanza dei lavoratori – perchè, infatti, anche in tale pronuncia, si è sottolineato che ciò vale sempre che avvenga “senza accordo con le rappresentanze sindacali”. Come a ribadire, cioè, che l’esistenza di un consenso validamente prestato da parte di chi sia titolare del bene protetto, esclude la integrazione dell’illecito. A tale stregua, pertanto, l’evocazione – nella decisione impugnata – del principio giurisprudenziale appena citato risulta non pertinente e legittima il convincimento che il giudice di merito abbia dato della norma una interpretazione eccessivamente formale e meccanicistica limitandosi a constatare l’assenza del consenso delle RSU o di una commissione interna ed affermando, pertanto, l’equazione che ciò dava automaticamente luogo alla infrazione contestata. In tal modo, però, egli ha ignorato il dato obiettivo (peraltro di provenienza non sospetta, visto che sono stati li stessi ispettori del lavoro a riportarlo) che l’odierna ricorrente aveva acquisito il consenso di tutti i dipendenti. Così facendo, la decisione impugnata è censurabile per non avere interpretato correttamente la norma sotto il profilo oggettivo ed analoga censura può essere mossa anche sotto il profilo psichico una volta che si consideri che la piena consapevolezza dei lavoratori è risultata provata, non solo dal documento da loro sottoscritto, ma anche dal fatto che, come riferito dal teste A., “la B. aveva fatto comunque istallare dei cartelli che segnalavano la presenza del sistema di video sorveglianza”. In ogni caso, però, l’assenza dell’elemento oggettivo è assorbente per una declaratoria di annullamento senza rinvio della decisione impugnata per insussistenza del fatto.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e segg. c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

