Ci viene richiesto il parere legale che di seguito riportiamo integralmente al fine di capirne appieno i risvolti.
“Ad oggi seguiamo un’indagine privata avente ad oggetto il recupero del credito di un proprietario nei confronti di un “affittuario” che dal 2014 non paga alcun canone d’affitto.
Specifichiamo che il termine “affittuario” da noi utilizzato non sarebbe del tutto idoneo poiché la persona in oggetto aveva pagato 18.000 EUR (in contanti) al proprietario, al fine di acquistare l’immobile.
Tuttavia, ceduta la caparra, non sono mai stati rispettati dall’”affittuario” gli accordi relativi all’immobile, permanendovi senza farsi carico di alcuna spesa ad esso relativa.
Per tali ragioni il proprietario avviò un procedimento legale nei suoi confronti.
Dato il decesso del sopracitato, la ns. Committente ad oggi è la figlia, proprietaria dell’immobile, la quale ha di conseguenza portato avanti la causa legale precedentemente avviata dal padre deceduto.
La figlia vinse la causa a novembre 2020, dovendo tuttavia sostenere tutte le spese legali, nonché quelle relative all’immobile.
Il ns. compito è quello di rintracciare i beni mobili e immobili dell’“affittuario”, risultante nullatenente e senza alcun conto intestato, in quanto siamo venuti a conoscenza che, sebbene in maniera non ufficiale, gestisce attivamente un’attività di ristorazione.
Abbiamo pertanto provveduto a sviluppare una relazione dichiarando quanto anticipato, avendo inoltre appurato che già in precedenza l’uomo era risultato titolare non riconosciuto, intestando l’esercizio commerciale a parenti stretti e di conseguenza non comparendo in alcuna visura camerale.
L’uomo in oggetto risulta anche essere proprietario di un’autovettura dal valore di circa 6.000 EUR che ad oggi non siamo ancora riusciti a rintracciare.
Specifichiamo che il ns. Cliente ci informa che nei confronti dell’“affittuario” sono state effettuate svariate proposte di risoluzione della situazione appena descritta, proposte rigettate dall’ “affittuario”; in aggiunta a ciò, lo stesso, per suo stile di vita, usufruisce dell’immobile in maniera non idonea alla realtà del quartiere, facendo pertanto declassare l’immagine della strada.
Le ns. domande sono:
1. quali informazioni possiamo dare ad un Legale tramite la ns. relazione al fine di recuperare il credito e di dimostrare che l’uomo in questione lavora e percepisce denaro non dichiarato all’interno di un’attività intestata alla moglie e alla figlia?
2. su consiglio di Voi Legali, quali altre azioni potrebbero essere poste in atto da noi investigatori al fine di raggiungere l’obiettivo sopraindicato?
3. vinta una causa di sfratto, quali sono i tempi e le modalità per esigere l’effettivo sfratto della persona?”
Rispondiamo sinteticamente alla prima domanda.
Se il soggetto lavora “in nero”, l’investigatore lo può accertare e l’avvocato può provvedere al pignoramento presso terzi anche dal datore di lavoro in nero.
Quindi l’investigatore non dovrà esclusivamente relazionare il legale solo in merito ai lavori “in regola” che esercita l’indagato, potendo/dovendo comunicare allo stesso anche i datori di lavoro in nero.
Le modalità di indagine saranno le solite ovvero quelle che generalmente l’investigatore utilizza.
Per concludere il primo punto si potranno dare al legale, con il mezzo della relazione finale, tutte le informazioni utili a far emergere eventuali terzi debitori dell’indagato che potranno, a questo punto, essere pignorati.
In relazione alla seconda domanda è necessario precisare che io sono un legale e posso dare suggerimenti legali inerenti alle disposizioni di legge processuale o sostanziale. Non sono assolutamente in condizione di dare suggerimenti su che tipo di azioni può mettere in atto l’investigatore privato per ottenere le informazioni richieste dal committente. Questo poiché principalmente l’investigatore mette in atto quelle che vengono definite attività atipiche ovvero non codificate dalla legge e queste possono essere le più differenti. L’unico ostacolo che incontra è quello relativa ad una attività che riveste una rilevanza penale rilevante, come ad esempio le riprese visive o sonore all’interno del privato domicilio.
Ma se l’investigatore pone in essere azioni che non hanno rilievo penale allora lo stesso potrà riferirle all’avvocato il quale potrà utilizzarle in ogni sede, giudiziaria compresa.
Alla terza domanda si può rispondere sinteticamente in questi termini.
Con la sentenza di condanna al rilascio dell’immobile il Giudice dispone, in sentenza, in merito appunto ai tempi e alle modalità di rilascio.
La sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva però potrebbe intervenire un appello da parte del soccombente che con istanza cautelare, potrebbe chiede la sospensione della esecutorietà della sentenza di primo grado.
In caso di accoglimento della sospensione della provvisoria esecutività del primo grado, si rimette tutto in gioco e i tempi di rilascio dell’immobile si allungano tanto quanto è la lunghezza del giudizio di appello. In caso contrario, anche se appellata la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva e può essere eseguita anche con l’ausilio del Tribunale (ufficiale giudiziario) e delle forze di polizia (Carabinieri o Polizia di Stato).

