Antitaccheggio
Si parla in questo breve parere del controverso problema legato al tema dell’antitaccheggio. In primis si deve rilevare che il termine antitaccheggio esiste nella pratica della grande distribuzione con due accezioni diverse: una riguarda il sigillo che viene posto in alcuni capi di abbigliamento o altro, la cui funzione è quella di farne segnalare l’uscita “illecita”, l’altra invece riguarda appunto un’attività posta in essere al fine di contenere i furti della merce posta in vendita nei centri commerciali.
A questo punto dobbiamo distinguere l’antitaccheggio investigativo da quello posto in essere dagli istituti di vigilanza. Il termine antitaccheggio, viene normalmente attribuito all’attività delle guardie giurate, le quali lo ricordiamo devono vestire la divisa, durante la funzione di vigilanza sui beni mobili di proprietà della committente, reprimendo il reato di furto e/o di danneggiamento allorquando l’agente viene colto in flagrante.
Con il termine antitaccheggio investigativo invece, si deve intendere “il servizio consistente nella raccolta di informazioni e di indizi utili ad individuare le cause degli ammanchi di merce che il titolare dell’esercizio commerciale abbia riscontrato o sospetti che si verifichino, per suggerire gli eventuali rimedi”. Tale definizione è pacificamente riconosciuta anche dal Ministero dell’Interno il quale l’ha codificata nelle sue circolari la n.559/C/21581.10089.D del 11 luglio 1988, la n.559/C.14426.10089.D del 23 ottobre 1996 e in ultimo nella n.557/PAS/U/004935/10089.D del 24 marzo 2011 denominata “Vademecum Operativo”. A supporto di quanto sopra, il DECRETO Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269 relativo al Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti, pubblicato sulla GU n.36 del 14-2-2011 – Suppl. Ordinario n. 37 ed entrato in vigore il 16/03/2011, all’art. 5 – Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale – al comma 1 lettera a) investigazione privata, al punto a. III) prevede: “attività d’indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell’esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente”.
Si deve peraltro rappresentare, quale rafforzativo di quanto sopra, che il d.p.r. 153/2008 ha inserito l’art. 256 bis del Regolamento TULPS, il quale ha apportato un’importante chiarimento in merito del servizio di antitaccheggio. Infatti tale articolo al comma 3 prevede che la vigilanza presso i centri commerciali sia di esclusiva competenza degli istituti di vigilanza allorquando “speciali esigenze di sicurezza impongano che i servizi medesimi siano svolti da guardie particolari giurate”. Dal che si evince che in tutti gli altri casi (ovvero laddove non esistono speciali esigenze di sicurezza), il servizio può essere svolto anche da altri soggetti. E in tal senso ed in più occasioni, non ultima la circolare 557/PAS/U/004935/10089.d del 24 marzo 2011, il Ministero dell’Interno ha affermato che tali servizi posso essere svolti lecitamente anche mediante l’ausilio di agenzie di servizi di portierato ancorché prive di licenza prefettizia.
Attenzione quindi a non travalicare la propria sfera di competenza perché nel caso in cui un investigatore privato svolgesse compiti attinenti alla vigilanza e viceversa si produrrebbe il reato di cui agli artt. 134 e 140 TULPS.

