Riprese dei comportamenti che sono l’oggetto dell’indagine
Sempre più spesso, agli investigatori privati, vengono richieste le riprese dei comportamenti che sono l’oggetto dell’indagine e non infrequentemente la richiesta è contraria ai disposti di legge (art. 615 bis c.p. interferenza illecita nella vita privata, art. 4, Legge 300/1970 statuto dei lavoratori) mettendoli così nella condizione di dover rifiutare l’incarico per la sua esplicita illegittimità. Desideriamo quindi analizzare, seppur sommariamente, una sentenza della Cassazione Penale, Sezione V, n. 45662, del 22/11/2012, la quale analizza lo spinoso problema della liceità delle riprese audio video. Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione, due persone avevano istallato una telecamera sopra una struttura aziendale dalla quale si riprendeva il traffico di automezzi nelle vicinanze della proprietà di un vicino imprenditore.
La telecamera riprendeva ciò che era visibile anche ad occhio nudo, quindi questa non era dotata di particolari strumenti quali teleobbiettivi. In questa sentenza la Corte ha assolto gli imputati del reato a loro ascritto riaffermando, per l’ennesima volta, un principio fondamentale relativo alla fattispecie incriminatrice prevista dell’art. 615 bis c.p. ovvero “le scene riprese, dunque, erano pacificamente visibili anche a occhio nudo, secondo quanto logicamente si ricava dal presupposto fattuale evidenziando dal giudice di merito, da parte di chiunque si fosse collocato sulla tettoia, di pertinenza della fabbrica del D.” L’affermazione della Suprema Corte di Cassazione conferma nuovamente l’indirizzo interpretativo in merito al citato articolo 615 bis c.p. Tale indirizzo stabilisce che “la ripresa fotografica da parte di terzi lede la riservatezza della vita privata ed integra reato di cui all’articolo 615 bis codice penale, sempre che vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile ad estranei. Ne consegue che se l’azione, pur svolgendosi in luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata senza ricorrere a particolari accorgimenti, il titolare del domicilio non può vantare alcuna pretesa a rispetto della riservatezza.” (Cassazione Penale, Sez. V, sentenza 40577/2008). In altre parole la Suprema Corte di Cassazione afferma che la parte offesa compiendo azioni della vita privata nella privata dimora, rinuncia esplicitamente ed inequivocabilmente al diritto alla riservatezza previsto e punito dall’articolo 615 bis c.p. quando detta immagine non è sottratta alla visibilità da parte di terzi. La materia è certamente ostica, soprattutto per la categoria degli investigatori, che tutti i giorni sono tenuti a soddisfare le richieste dei clienti; per questo motivo in materia di riprese audio video bisogna essere molto cauti e accertarsi praticamente, ovvero in concreto, di non compiere un illecito penalmente rilevante. Moltissimi sono i procedimenti penali che seguiamo e che hanno origine appunto dalle riprese audio video illecitamente prodotte da investigatori privati e pertanto è a ragion veduta che vi sollecitiamo a porre particolare attenzione alla captazione di dette immagini.

