Il reato di corruzione
Una delle principali attività svolte dall’investigatore privato consiste nel reperire informazioni.
Il confine tra l’attività lecita e quella che invece può essere ritenuta illecita, e quindi penalmente rilevante, è talvolta molto sottile.
L’investigatore privato che tenta di ottenere od ottiene informazioni riservate su di un determinato soggetto, rivolgendosi a tal fine ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, rischia di incorrere in responsabilità penale in concorso ex artt. 319, 321 ed anche 615 ter c.p.
La corruzione è il reato che consiste in un accordo tra un funzionario pubblico e un soggetto extraneus (privato), mediante il quale il primo tra questi accetta dal privato, per compiere un atto relativo alle proprie funzioni, un compenso, o altra utilità, che non gli è dovuto.
La rilevanza penale di tale accordo illecito porta ad una ovvia conseguenza: viene punito non solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che abbia ricevuto indebitamente una prestazione per l’esercizio di una sua funzione o per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma anche il privato corruttore. L’art. 321 c.p. estende, infatti, le pene previste dagli artt. 318, 319, 319 bis (circostanze aggravanti) e 320 anche a “chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.
Il pubblico funzionario corrotto ed il privato che lo corrompe risultano pertanto essere concorrenti del medesimo reato.
La Suprema Corte di Cassazione riguardo al delitto di corruzione, che come detto è a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, ha affermato che è ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari (ex multis Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 33435/2006 e Cass. Pen., sent. n. 3578/2006).
In relazione a ciò, l’esempio classico è quello dell’investigatore privato che si rivolge ad un terzo soggetto per ottenere, dietro pagamento di una utilità, informazioni riservate e tale terzo soggetto a sua volta si rivolge al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
La Corte di Cassazione ha precisato che “ai fini dell’integrazione del delitto di corruzione non ha rilevanza il fatto che il funzionario corrotto resti ignoto, quando non sussistono dubbi in ordine all’effettivo concorso di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio nella realizzazione del fatto, non occorrendo che il medesimo sia o meno conosciuto o nominativamente identificato. (Cass. pen., Sez. VI, Sentenza, 17/04/2018, n. 34929)

