Il GPS
Volendo fare il punto sulla liceità dell’utilizzo del c.d. GPS (Global Positioning System), in primis è necessario chiarire che lo stesso viene utilizzato per seguire i movimenti sul territorio di una persona, per localizzarla, e dunque per controllare a distanza non il flusso delle comunicazioni che la stessa invii o riceva, ma la sua presenza in un determinato luogo in un certo momento.
Tale tipo di attività costituisce una modalità tecnologicamente caratterizzata di pedinamento e, come tale, rientra nei mezzi di ricerca della prova cosiddetti ‘atipici’ o innominati.
Non vi sono specifiche norme sul punto – ad eccezione di quanto previsto nel D.M. 269/2010 – e la giurisprudenza esistente si riferisce quasi esclusivamente all’utilizzo del GPS da parte della polizia giudiziaria.
Il DM 269/2010, all’art. 5 comma 2, prevede espressamente che “i soggetti autorizzati possono svolgere (omissis) attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici”.
Ogni qualvolta, quindi, si colgano informazioni relative alla posizione di un veicolo posto sulla pubblica via, il pedinamento elettronico mediante l’utilizzo del GPS è perfettamente lecito.
Tutto ciò per quanto riguarda una responsabilità prettamente penale dell’investigatore.
Altro aspetto da tenere in considerazione è quello del diritto alla riservatezza della persona oggetto di indagine.
I dati relativi alla localizzazione del veicolo e al tragitto dello stesso riguardano, infatti, una persona fisica identificata o identificabile e la legittimità del trattamento di questi dati deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza).
Il trattamento dei dati raccolti deve pertanto essere conforme al GDPR 679/2016, con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte.
Nonostante siano state sollevate diverse questioni in relazione all’utilizzo del GPS, ad oggi si può dire che l’uso di suddetto strumento è legittimo; è però necessario che i dati siano raccolti e trattati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell’indagine, e con il solo fine di tutelare o difendere un diritto in sede giudiziaria.
Stante un trattamento dei dati personali della persona sottoposta all’indagine, conforme al GDPR 679/2016, l’investigatore privato sarà assolutamente legittimato ad utilizzare il GPS nello svolgimento della propria attività, in quanto, per un verso, ciò non implica alcuna violazione del domicilio o della privata dimora di terzi e, per l’altro, non interferisce in alcun modo con il diritto alla riservatezza nell’ambito delle comunicazioni (non si tratta di intercettazione di comunicazioni).

