Il conferimento dell’incarico all’Investigatore Privato
Le Regole Deontologiche degli Investigatori Privati, redatte dal Garante della Privacy con la partecipazione delle associazioni di categoria interessate, stabiliscono norme di comportamento e principi etici che gli investigatori privati devono osservare nell’esercizio della loro professione.
Tali regole sono contenute nell’All. A.6 al D.Lgs.. 196/2003.
Tra le altre, le Regole Deontologiche disciplinano il conferimento dell’incarico all’investigatore privato, stabilendo diversi requisiti tra cui:
- Forma scritta: l’incarico ad un investigatore privato deve essere conferito per iscritto, mediante la sottoscrizione di un mandato. Il mandato rappresenta un contratto tra il cliente (committente) e l’investigatore privato e stabilisce i termini e le condizioni dell’incarico;
- Contenuto del mandato: il mandato deve contenere le seguenti informazioni:
- Dati del committente;
- Dati dell’investigatore;
- Oggetto dell’incarico;
- Principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione;
- Diritto da tutelare o da far valere in giudizio;
- Durata ragionevole delle indagini;
- Compenso;
- Clausole di riservatezza e trattamento dei dati personali;
- Foro competente.
La forma scritta è requisito obbligatorio al fine del lecito trattamento dei dati del committente e la mancanza del conferimento di incarico in forma scritta comporta principalmente la violazione delle norme in materia di privacy ma soprattutto l’inutilizzabilità dei dati raccolti.
In altre parole gli esiti dell’indagine compiuta in mancanza di conferimento scritto d’incarico non potranno essere utilizzati, ad esempio, nel giudizio per il quale il cliente l’ha commissionata, comportandone la assoluta inutilità se non per una conoscenza personale del committente.
La violazione delle Regole Deontologiche in materia di conferimento dell’incarico ed in particolare la mancanza della forma scritta, quando le risultanze dell’indagine devono essere utilizzate in giudizio, non comporta l’invalidità del contratto, ma può esporre l’investigatore ad una serie di conseguenze:
- Risarcimento del danno: il cliente può richiedere all’investigatore il risarcimento del danno subito a causa della mancata forma scritta, ad esempio se le informazioni acquisite dall’investigatore non sono utilizzabili in un processo giudiziario;
- Mancato versamento dell’onorario pattuito.
Alla luce di ciò, appare evidente che la forma scritta del conferimento d’incarico sia sempre preferibile in quanto maggiormente tutelante.

