Le intercettazioni telefoniche o ambientali sono l’insieme di azioni operate al fine di acquisire copia di uno scambio di comunicazioni tra due o più soggetti terzi, a loro insaputa. Tale settore è stato recentemente modificato a seguito dell’emanazione del Decreto-legge n. 161/2019.
Per la pubblica accusa la materia è disciplinata dagli art. 266 e ss c.p.p. “l’intercettazione è legale solo se predisposta dall’autorità giudiziaria, su richiesta del Pubblico Ministero, e solo in alcuni casi, ben descritti dagli articoli di Legge”.
Se non c’è alcuna disposizione da parte dell’autorità giudiziaria, l’intercettazione di una conversazione altrui produce i reati di cui agli artt. 617 bis e 615 bis c.p..
Il primo reato disciplina la “fraudolenta intercettazione delle comunicazioni o conversazioni altrui” mentre il secondo prevede le “Interferenze illecite nella vita privata”.
Al termine dell’intercettazione, il giudice dispone l’acquisizione delle conversazioni e nel contempo procede anche d’ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.
La facoltà di procedere ad un’intercettazione è prevista dalle disposizioni solo per la pubblica accusa, ne consegue che eseguire intercettazioni telefoniche in forma “privata” è un reato. La domanda che molto spesso sorge ai singoli è: “se io non posso intercettare, posso incaricare un investigatore privato di farlo? Lui ha la possibilità di farlo ad esempio nell’ambito di un’indagine penale?”.
La risposta ovviamente è negativa, in quanto, anche le forze dell’ordine, non possono effettuare intercettazioni, a meno che non vengano autorizzate dal GIP, e soltanto quando il PM è in grado di dimostrare la presenza di gravi indizi di reato, tali da richiedere un intervento così invasivo della sfera personale.
Se pensiamo di essere di fronte ad un’infedeltà coniugale, è possibile scoprire la verità senza mettersi nei guai con la legge, l’unico modo certo per poter ottenere prove certe da poter portare davanti ad un giudice, è quello di affidarsi così ad un’agenzia investigativa.
Questa potrà effettuare dei servizi di osservazioni statistiche e dinamiche (esempio appostamenti o pedinamenti), pianificati in un contesto di protocollo investigativo legale, e comunque mai potranno svolgere intercettazioni nei termini e nei modi di cui sopra
Non esistono autorizzazioni speciali che concedono la possibilità agli investigatori privati di intercettare e spiare un numero telefonico, un contatto di Whatsapp, Linkedin, posta elettronica o altri tipi di social network. Tali comportamenti, infatti, sono assolutamente vietati dalla legge, perché sono intercettazioni fraudolente.
La limitazione del principio della libertà ed inviolabilità delle diverse forme di comunicazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge e solo nei casi da esse consentiti. Tale norma pone dunque a garanzia della libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione:
- una riserva di giurisdizione, attraverso l’espressa previsione che solo l’autorità giudiziaria può porre in essere atti limitativi della libertà in questione, riserva rinforzata dall’indicato obbligo per l’autorità giudiziaria di motivazione dell’atto limitativo emanato;
- una riserva di legge, cosicché, nessuna fonte normativa di grado inferiore alla legge ordinaria può disciplinare la materia, dall’altro, è fatto obbligo al legislatore di disciplinare l’area del legittimo intervento limitativo dell’autorità giudiziaria.

