Commento alla sent. Cass. pen., Sez. VI, n. 30781 del 05.08.2021 – Tentata estorsione
Nella sentenza della Cassazione Penale, n. 30781 del 2021, qui di seguito esaminata, l’imputato, committente di una indagine ad un investigatore privato nei confronti della figlia, presenta ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Bologna lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 393 c.p. rubricato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
L’accusa mossa al cliente era di “aver minacciato un male ingiusto a (committente) tramite due lettere con le quali si prospettava un possibile esposto alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per presunte irregolarità fiscali e tributarie e la tenuta di un conto bancario a (OMISSIS) da parte del (soggetto che conviveva con la figlia), ove quest’ultimo non avesse pagato l’importo di 28.004,10 Euro, corrispondente alle fatture emesse a carico del ricorrente dall’agenzia investigativa a cui il (committente) si era rivolto per dimostrare l’infedeltà di (soggetto che conviveva con la figlia), nei confronti della sua compagna, figlia dello stesso imputato”.
La Corte rigetta il ricorso, rilevando anzi una più grave condotta dell’imputato, che secondo la Cassazione è colpevole di tentata estorsione ex art. 629 c.p..
Innanzitutto, è importante precisare che il reato di estorsione è commesso da chi, con l’utilizzo di violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare o non fare qualcosa per trarre un ingiusto profitto causando l’altrui danno. La minaccia deve essere idonea a ledere la libertà di autodeterminazione della vittima, cioè a condizionare la sua volontà, tramite la prospettazione di un male ingiusto. Affinché questo reato si realizzi, è necessario che si verifichi un preciso evento: il reo, mediante la sua condotta criminosa, deve ottenere un profitto (in questo caso, una somma di denaro) causando alla vittima un danno. Nel caso in cui ciò non avvenga, e dunque il reo non tragga alcun profitto dalla sua condotta (non subendo così la vittima alcun danno), il reato non viene portato a compimento e si parla di tentata estorsione.
Il caso di specie è proprio riconducibile a quest’ultimo profilo secondo la Suprema Corte e non all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Questo perché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico e ha ribadito che se il soggetto agente si adopera per realizzare un preteso diritto, che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizzi modalità di particolare forza intimidatoria, il fatto rientra sempre nell’ambito di applicazione dell’art. 393 c.p. poichè l’intensità o la gravità di violenza o minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto; mentre qualora l’agente faccia ricorso a violenza o minaccia, a prescindere dal loro grado, al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non può chiedersi la tutela giudiziaria, il comportamento va qualificato come estorsione perché la pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, il che priva la fattispecie di cui all’art. 393 c.p. di uno dei requisiti materiali.
Proprio quest’ultima fattispecie è stata addebitata al committente.
In conclusione, la Corte ha così riqualificato il reato – per il quale era intervenuta la precedente condanna – quale estorsione tentata.
Tuttavia, essendo trascorsi i termini ordinari, il reato così qualificato risulta prescritto, e dunque, agli effetti penali, estinto.
Di seguito viene riportato il testo della sentenza in esame:
Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-05-2021) 05-08-2021, n. 30781
Fatto Diritto P.Q.M.
ESTORSIONE
PRESCRIZIONE PENALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOGINI Stefano – rel. Presidente –
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere –
Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.M., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 28/3/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Dott. Stefano Mogini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SENATORE Vincenzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo
- M.M. ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Bologna – in parziale riforma di quella di primo grado pronunciata, ad esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini in data 17/4/2014, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 393 c.p., così riqualificata la condotta originariamente a lui contestata quale tentativo continuato di estorsione – ha ridotto a due mesi di reclusione la pena a lui inflitta dal primo giudice per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed ha revocato la condizione cui era stato sottoposto il beneficio della sospensione condizionale della pena, dichiarando inammissibile il primo motivo di appello, proposto in riferimento all’ingiustizia del danno minacciato.
- Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 393 c.p.per aver minacciato un male ingiusto a Ma.Da. tramite due lettere con le quali si prospettava un possibile esposto alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate per presunte irregolarità fiscali e tributarie e la tenuta di un conto bancario a (OMISSIS) da parte del Ma., ove quest’ultimo non avesse pagato l’importo di 28.004,10 Euro, corrispondente alle fatture emesse a carico del ricorrente dall’agenzia investigativa a cui M. si era rivolto per dimostrare l’infedeltà di Ma., nei confronti della sua compagna, figlia dello stesso M..
- Con unico motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell’art. 393 c.p., poichè nel caso di specie mancava l’elemento costitutivo, proprio tanto alla fattispecie contestata che a quella ritenuta all’esito del giudizio di secondo grado, consistente nell’ingiustizia del danno prospettato, in sè non illecito nè vietato dalla legge. Le missive incriminate non avevano in realtà un contenuto tale da determinare una coartazione della libertà psichica del destinatario. Sicchè il fatto per il quale è intervenuta condanna nei due gradi di giudizio non costituisce reato.
Motivi della decisione
- Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello – col quale era stata dedotta l’insussistenza nel caso di specie della minaccia di un danno ingiusto – con motivazione senz’altro assai sintetica ma non apparente, e in vero del tutto congrua, là dove la Corte territoriale ha affermato, con puntuale riferimento al contenuto dell’atto di appello, che la deduzione sottoposta al suo esame, oltre ad essere tautologica e poco chiara, non esprimeva chiaramente il punto devoluto alla cognizione del giudice di appello, essendo mancata, come necessario, la sua individuazione con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, precisando i motivi di dissenso dalla decisione appellata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778). Del resto, lo stesso ricorso non si confronta con tale esito decisorio di inammissibilità e con la richiamata motivazione della sentenza impugnata, di fatto completamente ignorata dal ricorrente.
- Rileva peraltro il Collegio che il giudice di primo grado ha ricondotto al paradigma normativo di cui all’art. 81 c.p., comma 2, artt. 56 e 393 c.p.le condotte originariamente contestate al ricorrente (il quale peraltro non ha mai negato di averle realizzate) sotto la diversa e più grave qualificazione giuridica di tentata estorsione continuata (art. 81 c.p., comma 2, artt. 56 e 629 c.p.).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche attraverso il suo più autorevole consesso, che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico e ha ribadito che se il soggetto agente si adopera per realizzare un preteso diritto, che potrebbe tutelare in sede giudiziale, anche se utilizzi modalità di particolare forza intimidatoria, il fatto rientra sempre nell’ambito di applicazione dell’art. 393 c.p. poichè l’intensità o la gravità di violenza o minaccia non costituiscono profili oggettivi incidenti sulla qualificazione giuridica del fatto (sez. 2, n. 31224 del 25/06/2014, Comite, rv. 259966); mentre qualora l’agente faccia ricorso a violenza o minaccia, a prescindere dal loro grado, al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non può chiedersi la tutela giudiziaria, il comportamento va qualificato come estorsione perchè la pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, il che priva la fattispecie di cui all’art. 393 c.p. di uno dei requisiti materiali (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Nel caso di specie, l’infedeltà del Ma. nei confronti della figlia del ricorrente – che la sentenza impugnata definisce sua compagna e con lui convivente – non legittimava M. a chiedere in sede giudiziale il rimborso delle spese sostenute a titolo di compenso della società di investigazioni private che egli stesso aveva incaricato dell’accertamento dei fatti. Il ricorrente è infatti soggetto giuridicamente estraneo ai rapporti personali tra la di lui figlia e il suo convivente. Egli non era quindi – nè poteva ragionevolmente, ancorchè infondatamente, pensare di essere – titolato a pretendere il rimborso di quelle spese in ragione di vicende riguardanti altri soggetti, maggiori di età, solo perchè uno di essi è a lui legato da rapporto di filiazione. Ne consegue, che le pacifiche – e documentalmente accertate – condotte contestate all’imputato, devono essere qualificate in modo conforme all’originaria imputazione di tentata estorsione, poichè la descritta pretesa non può ottenere riconoscimento legale e non può farsi valere in giudizio, e l’agente ha perseguito il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia. Del resto, in tema di estorsione, la prospettazione dell’esercizio di una facoltà spettante al soggetto agente (nel caso di specie la denuncia alle autorità competenti di violazioni fiscali o valutarie) integra gli estremi della minaccia “contra ius” quando, pur non essendo antigiuridico il male prospettato come conseguenza diretta di tale condotta, si faccia ricorso alla stessa, come nel caso in esame, per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, nè conformi a giustizia (Sez. 6, n. 47895 del 19/06/2014, Vasta, Rv. 261217), potendosi individuare il male ingiusto ai fini dell’integrazione del delitto di estorsione nella pretestuosità della richiesta (Sez. 2, n. 48733 del 29/11/2012, Parvez, Rv. 253844).
Si tratta di qualificazione giuridica del fatto – immutato in tutti i suoi elementi e già storicamente ricostruito dai giudici di merito – che non incide nè sulla quantificazione della pena, nè – per quanto di dirà – in ordine alla prescrizione del reato. Essa è conforme all’imputazione, sicchè su di essa si è fin dall’origine pienamente sviluppato il contraddittorio processuale e deve quindi escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, ai sensi dell’art. 6 CEDU, ben potendo questa Corte, nelle condizioni date, assegnare ex officio la corretta qualificazione giuridica al fatto accertato ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2.
- Il reato, come qualificato, è peraltro prescritto. L’estorsione tentata si prescrive infatti, ai sensi dell’art. 157 c.p., con il decorso del termine ordinario di sei anni e otto mesi, corrispondente al massimo della pena del delitto di estorsione, pari a 10 anni di reclusione, diminuito di 1/3 ex art. 56 c.p..Il termine ordinario è poi aumentato di 1/4 ex art. 161 c.p., a otto anni e 4 mesi. Poichè il reato è stato contestato come commesso nell’ottobre 2011, esso si è quindi prescritto, in mancanza di periodi di sospensione, il 1 febbraio 2020. A fini penali, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per prescrizione del reato.
- Ai sensi dell’art. 578 c.p., le statuizioni civili di primo e di secondo grado devono invece essere confermate. Come si è visto (supra, 2.), nel caso di specie l’infedeltà del Ma. nei confronti della figlia del ricorrente non legittimava M. a chiedere al primo in sede giudiziale il rimborso dei compensi corrisposti alla società di investigazioni private incaricata dell’accertamento dei fatti. Il ricorrente, giuridicamente estraneo ai rapporti tra la di lui figlia e il suo convivente, non era – nè poteva ragionevolmente, ancorchè infondatamente, pensare di essere – titolato a pretendere il rimborso di quelle spese. Di tal che le pacifiche – e documentalrnente accertate in entrambi i gradi di merito – condotte contestate all’imputato devono ritenersi, nonostante il reato di cui all’originaria imputazione sia prescritto, produttive del danno risarcibile e dell’obbligo di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile di cui alle statuizioni civili delle decisioni di merito.
P.Q.M.
Riqualificato quale estorsione tentata il reato per il quale è intervenuta condanna, annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perchè il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili delle sentenze di primo e secondo grado.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2021

