Parte 1
È un dato di fatto che quando una rapporto di lavoro o un rapporto sentimentale entra in crisi una delle due parti arrivi a sospettare dell’altro.
Questo risentimento scatena una serie di comportamenti che spesso tralasciano il buon senso e peggiorano la situazione: per questa ragione, per vagliare la fedeltà dell’altra parte, si consiglia l’utilizzo di investigatori privati, che possono controllare e sorvegliare la persona interessata.
Ancora più importante è l’attività che l’investigatore privato può eseguire con l’ausilio di sofisticati strumenti elettronici per l’individuazione e la neutralizzazione di software spia e sistemi di spionaggio su dispositivi come computers, smartphones, tablets e telefoni cellulari, soprattutto nei casi di spionaggio aziendale e di infedeltà dei soci e dei dipendenti.
Al termine del servizio di bonifica, l’Investigatore privato – a seguito di una rilevazione anomala – rilascerà una dettagliata relazione tecnica che potrà essere consegnata all’ autorità giudiziaria, polizia postale, carabinieri, commissariato di polizia di Stato per la sua eventuale denuncia.
Infatti l’installazione di software configura il reato di cui all’art. 617 bis c.p. “Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell’esercizio o a causa delle sue funzioni ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”
Infatti, la Suprema Corte con la sentenza n. 15071/2019 è arrivata a statuire che “non è possibile dubitare dell’inclusione dei programmi informatici denominati ‘spy- software’ nella categoria degli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone, di cui all’art. 617 bis comma 1, c.p., venendo in rilievo una categoria aperta e dinamica, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.(…) ai fini della configurabilità del reato deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato o non siano stati attivati”.
Inoltre chi acquisisce le intercettazioni telefoniche soggiace alla pena prevista dal disposto dell’art. 617, c.p. rubricato come “Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”, il quale al suo primo comma prevede che “Chiunque, fraudolentemente, prende cognizione (1) di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”
Di conseguenza si può ritenere configurabile il reato di cui all’art. 617 bis c.p. anche con la semplice installazione di un software spia all’interno dello smartphone, indipendentemente dalla effettiva intercettazione o dall’impedimento dell’altrui comunicazione. Mentre se avviene anche la presa di cognizione della comunicazione telefonica vi sarà anche la violazione del reato di cui all’art. 617.
In ogni caso, va segnalato che il reato di installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni di cui all’articolo 617 bis c.p. si configura solo se “l’installazione è finalizzata a intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall’agente” (Cass. Pen. n. 39279/2018).
(Segue…)

