Attenzione alla licenza, la revoca potrebbe essere dietro l’angolo.
La riflessione scaturisce anche, ma non solo, da una sentenza del TAR Campania che viene adito al fine di annullare il provvedimento di revoca della licenza posseduta da un investigatore privato e il contestuale divieto di detenere armi e munizioni.
Questo riporta la sentenza in epigrafe: I predetti provvedimenti (revoca della licenza e divieto di detenere armi e munizioni) erano scaturiti dalle note del Comando Provinciale Guardia di Finanza di ……… e del Comando Stazione Carabinieri di ……… con le quali veniva comunicato che il predetto, in data 12.12.2005, era stato tratto in arresto per i reati previsti e puniti dall’art. 642 del codice penale, finalizzati alle truffe ai danni di assicurazioni, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa in data 23.11.2005 dal GIP presso il Tribunale di …….
Per chiarezza risulta ora indispensabile riportare il dettato dell’art. 642 c.p. che oggi ci interessa, ovvero: “Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l’indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Appare evidente che l’investigatore privato svolgesse attività investigativa in ambito assicurativo e che per questo si è trovato coinvolto nel procedimento di cui sopra.
L’indagine penale cui era sottoposto il ricorrente si concludeva con sentenza n. …… del 09/05/2012 del Tribunale Ordinario di …… con la quale è stato dichiarato estinto il reato ascritto al ricorrente per prescrizione.
Bene direte voi. Il reato si è prescritto e quindi nulla quaestio, l’investigatore privato è salvo. Invece no.
Infatti il TAR così si pronuncia: “Invero, se è vero che la presenza di un’unica pendenza penale a carico può non costituire elemento determinante e sufficiente per ritenere che sia venuto meno il requisito della buona condotta di cui all’ art 11 R.D. n. 773 del 1931, purtuttavia tale significatività possono assurgere la tipologia di reati in contestazione e le vicende processauli allo stesso connesse. Del pari ciò può essere ritenuto elemento sufficiente a far ritenere l’ interessato capace di abusare delle armi detenute e regolarmente denunciate.
Tradotto il reato contestato all’investigatore privato è avvenuto (presumibilmente) a causa e per l’effetto della sua licenza di investigatore privato che si presume sia stato autorizzato in ambito assicurativo.
Pertanto, così prosegue la sentenza in relazione alla revoca della licenza: “Il prefetto ha dunque dato atto nel provvedimento delle ragioni che inducono a ritenere che sia venuto meno il requisito della buona condotta e che siano tali da giustificare la revoca della licenza, non limitandosi a indicare che il ricorrente risulta indagato in un procedimento penale per un reato di rilevante allarme sociale, ma ancorando tale circostanza alla specifica situazione fattuale in questione.
Prosegue poi la sentenza, ma ora in tema di armi e munizioni, che “Quanto al provvedimento di diniego di detenere armi valgono le considerazioni suddette, atteso che il Prefetto riferisce nel dettaglio una attendibile valutazione con riguardo alla “possibilità di abuso delle armi“, la cui prevenzione rappresenta la ratio del potere prefettizio esercitato.
Vi è poi da rilevare che, se è vero ed indiscusso che in pendenza di tale procedimento amministrativo è giunta a conclusione la vicenda penale riguardante il ricorrente con sentenza che ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione, pur tuttavia ciò non appare dirimente atteso che con il mero accertamento dell’effetto prescrizionale non vengono a mancare le circostanze ostative che hanno indotto l’amministrazione a revocare l’autorizzazione a svolgere l’attività di investigatore privato e a vietare di detenere armi, munizioni e materiali esplodenti.
La prescrizione quindi del reato, molto spesso tanto agognata dall’investigatore privato coinvolto in un processo penale, non mette al riparo lo stesso investigatore da un’eventuale revoca della licenza.
Confermata quindi la revoca della licenza e il diniego di detenzioni di armi e munizioni.
Di seguito la sentenza integrale.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, Sent., (data ud. 10/07/2014) 21/07/2014, n. 4045
Intestazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2006, proposto da:
B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Manuela Nugnes, con domicilio eletto presso Manuela Nugnes in Napoli, via M.Schipa N.115;
contro
Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Capodanno, con domicilio eletto presso Giuseppe Capodanno in Napoli, via Diaz N.11 c/o Avv. Ra Stato; Prefettura di Caserta;
per l’annullamento del decreto prot. n.6690/16c/area 1 bis del 23.1.2006 – revoca autorizzazione a svolgere l’attivita’ di investigatore privato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2014 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con Decreto n.6690/16C/Area 1 Bis del 23/01/06 il prefetto della Provincia di Caserta revocava il decreto n. 1818/16C/Area 1 Bis del 6/04/2005 con il quale il ricorrente era stato autorizzato a svolgere l’attività di investigatore privato per eseguire investigazioni e raccogliere informazioni per conto di privati ai sensi dell’art 134 TULPS.
Successivamente, lo stesso prefetto di Caserta in data 27/02/2006 con Provv. n. 2426/6D/Area 1 Bis veniva fatto divieto al predetto ai sensi dell’art 39 del TULPS, di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
I predetti provvedimenti erano scaturiti dalle note del Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta e del Comando Stazione Carabinieri di Sant’Arpino con le quali veniva comunicato che il predetto, in data 12.12.2005, era stato tratto in arresto per i reati previsti e puniti dall’art 642 del codice

