Assenza Ingiustificata del lavoratore subordinato, cosa fare…
In questa sede, affrontiamo brevemente il tema delle assenze ingiustificate del lavoratore subordinato, di cosa può fare il titolare dell’istituto delle investigazioni per tutelare sé stesso nonché il committente che gli richiede un accertamento sulla condotta del dipendente.
Prima di tutto, occorre precisare che si tratta di assenza ingiustificata quando vi è un dipendente che non si presenta al lavoro, oppure abbandoni il posto di lavoro, senza presentare alcuna motivazione. Pertanto, si parla assenza ingiustificata quando ciò accade senza che vi sia una comunicazione al datore di lavoro circa l’assenza in sé e circa la relativa motivazione.
Si deve trattare di un’assenza che presenta, sostanzialmente, la caratteristica di essere ingiustificata, prolungata (la durata varia a seconda di quanto previsto dal CCNL di riferimento) nonché volontaria.
È chiaro che dalla condotta del lavoratore sopra descritta, il datore di lavoro subisce un danno, legato alla produzione nonché all’organizzazione della propria azienda.
Recentemente, il Tribunale di Udine, con la sentenza n. 20 del 27.05.2022, ha evidenziato l’importanza della scelta del lavoratore di assentarsi ingiustificatamente dal proprio posto di lavoro. Sostanzialmente, il Tribunale ha ritenuto che l’assenza senza motivo e prolungata del lavoratore dal proprio posto di lavoro, accompagnata dalla manifesta volontà di essere licenziato per poter godere della NASPI, costituisce una forma di dimissioni per fatti concludenti, con conseguente risoluzione automatica del rapporto di lavoro.
In assenza delle considerazioni fatte dal Tribunale nella pronuncia sopra riportata, il datore di lavoro, nel caso di assenza ingiustificata, per risolvere il rapporto, dovrebbe contestare al lavoratore la condotta tenuta e potrebbe avviare un procedimento disciplinare con eventuale licenziamento conclusivo. Questo comporta un aggravio di spese da parte del datore di lavoro, che chiaramente non vi sarebbe nel caso in cui, invece, fosse il lavoratore a presentare le proprie dimissioni. Per questo, quanto evidenziato nella pronuncia sopra richiamata appare maggiormente importante.
In questo senso, è chiaro quanto sia rilevante avere la prova certa della volontà del lavoratore di assentarsi dal proprio posto di lavoro per non farvi più rientro. La prova suddetta dovrà essere accompagnata dall’altrettanto certezza dell’assenza di motivazioni che possano, invece, renderne legittimo l’allontanamento (quali, ad esempio, ragioni di salute).
Ecco quindi come molte aziende si determinano, in questo contesto, a conferire mandato ad un investigatore privato. Quest’ultimo potrà intervenire per reperire legittimamente le fonti di prova necessarie al datore di lavoro per accertare la decisione del lavoratore di non presentarsi al lavoro, integrando, eventualmente, anche un comportamento concludente dimissionario come descritto dal Tribunale nella sentenza sopra indicata.

