Il controllo occulto da parte di investigatori privati disposto dal datore di lavoro a carico del dipendente deve ritenersi legittimo solo e in quanto sia finalizzato all’accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali. (*) Riferimenti normativi: artt. 4 e 38, L. n. 300/1970.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Sentenza 1 febbraio 2012, n. 1423
Svolgimento del processo. La Corte di Appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di F.C. proposta nei confronti della società FIRMA, di cui era stato dipendente con la qualifica d’informatore scientifico, avente ad oggetto l’impugnativa di alcune sanzioni disciplinari inflitte nei primi mesi del 2000 e del licenziamento intimatogli in data 19 maggio 2000. La Corte del merito, quanto alle sanzioni disciplinari riteneva non dimostrato il ritardo, posto a base dell’addebito disciplinare, con il quale il F. secondo la società aveva spedito i “rapportini quotidiani”. Relativamente al licenziamento, intimato in relazione “al giro di visite che il F. aveva compiuto nei giorni del 2 e 3 marzo 2000 e relativi orari”, la predetta Corte, ne affermava l’illegittimità in quanto, esclusa l’utilizzabilità delle relazioni scritte degli investigatori privati in ragione dell’illiceità del relativo controllo occulto, i fatti contestati non erano risultati provati. Quanto alle conseguenze economiche giuridiche del ritenuto illegittimo licenziamento, la Corte fiorentina, sul rilievo che il F. era divenuto dal 1 luglio 2005 titolare di pensione d’inabilità, escludeva di poter emettere l’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro stante la sopravvenuta inabilità, e limitava il risarcimento del danno al periodo 22 maggio 2000 – 1 luglio 2005, non senza specificare che non poteva essere emessa alcuna condanna al pagamento del TFR che atteneva “alla definitiva liquidazione del rapporto che come tale non – aveva – mai formato oggetto di specifica domanda”. Avverso questa sentenza la società FIRMA ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria. Resiste con controricorso il F. che impugna in via incidentale la sentenza di appello investendola di sette critiche cui si oppone, con controricorso, la società FIRMA. Motivi della decisione I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la società, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, pone il seguente quesito: “è vero che la società FIRMA ha adempiuto ai propri oneri probatori in termine di dimostrazione delle condotte contestate al proprio dipendente……….. ed oggetto delle due sanzioni disciplinari conservative irrogate rispettivamente il 25-2-2000 ed il 21.4.2000 per il tramite dei documenti depositati in atti e non contestati e per il tramite di prova testimoniale ….?”. Con la seconda censura del ricorso principale la società, sempre denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, formula il seguente quesito: “aveva la possibilità la Soc. FIRMA di sottoporre legittimamente a controllo l’effettiva sussistenza dell’attività lavorativa del proprio dipendente esterno Sig. F.C., così come dallo stesso relazionati nei suoi rapportini di visita ai medici, anche per il tramite di agenti investigatori……….. ed utilizzarne poi i relativi risultati documentali e testimoniali sul piano probatorio a sostegno della contestata giustificatezza del licenziamento irrogato?”. Con l’ultimo motivo del ricorso principale la società, allegando violazione di legge e vizio di motivazione, articola il seguente quesito: “la Corte di Appello avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi degli artt. 416 e 112 c.p.c., dell’eccezione pur fin dall’inizio prospettata dalla Soc. FIRMA con la propria memoria di costituzione, circa la dovuta diminuzione del danno risarcibile della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, per concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., in specie consistito nel colposo ed ingiustificabile comportamento del Sig. F.C., il quale solo dopo ben due anni dal proprio licenziamento ha depositato il proprio ricorso, senza mai nel frattempo porsi a disposizione della Soc. FIRMA per prestare la sua attività?”.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che i predetti motivi con i quali si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione sono solo in parte ammissibili. Infatti le censure non sono esaminabili in relazione ai dedotti vizi di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770) – vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063) che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063). Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte di sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225). Pertanto in difetto della relativa specificazione le denunce devono considerarsi per come limitate alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624). In tal modo delimitato l’ambito d’indagine devoluto a questa Corte, rileva il Collegio che la prima censura del ricorso principale non è scrutinabile in quanto si richiede a questo giudice di legittimità un accertamento di fatto concernente l’avvenuto adempimento degli oneri probatori relativi alla dimostrazione dei fatti contestati in sede disciplinare. Spetta, infatti, al giudice del merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge), mentre al giudice di legittimità non è conferito il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito (Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n. 20499).
Il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Invero la società nel formulare il quesito non tiene conto, e quindi non censura in maniera specifica, che la Corte di Appello ha ritenuto illegittimo il c.d. controllo occulto in quanto diretto a controllare l’esatto adempimento della prestazione e non la commissione da parte del lavoratore di un fatto illecito a danno del patrimonio aziendale (Cass. 9 luglio 2008 n. 18821 del 2008 e Cass. 7 giugno 2003 n. 9167). Infatti è principio consolidato di questa Corte che il controllo occulto da parte di investigatori privati del datore di lavoro è legittimo solo ed in quanto sia finalizzato all’accertamento di illeciti a carico del patrimonio aziendale e non di meri inadempimenti contrattuali. Nella specie, come detto, la Corte di Appello ha accertato che il controllo di cui si discute era appunto diretto alla verifica dell’esattezza dell’adempimento della prestazione lavorativa fornita dal F. La terza critica relativa alla mancata considerazione, nella determinazione delle conseguenze economiche della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, da parte della Corte territoriale del concorso del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 c.c., cade a fronte della mancata precisazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso – da parte della Società ricorrente di aver riproposto ed i quali termini – in appello la relativa allegazione. E’ giurisprudenza di questa Corte, difatti, che in tema di impugnativa di licenziamento in grado di appello, l’eccezione cosiddetta dell'”aliunde perceptum”, cioè la deduzione della rioccupazione del lavoratore licenziato al fine di limitare il danno da risarcire a seguito di licenziamento illegittimo, – e quella, quindi, del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. – non costituisce eccezione in senso stretto ma ha carattere di eccezione in senso lato, con la conseguenza che i fatti suscettibili di formare oggetto di tale eccezione sono rilevabili d’ufficio dal giudice d’appello, sempre che l’appellato non abbia tacitamente rinunciato ad avvalersene non avendovi fatto riferimento in alcuna delle proprie difese del grado, atteso che l’onere della dettagliata esposizione di tutte le sue difese (imposto dall’art. 436 cod. proc. civ., comma 2) non è assolto se nel corso del giudizio l’interessato non dimostri di volersi avvalere della specifica difesa dedotta in primo grado (Cass. 15 marzo 2005 n. 5610 e Cass. 20 giugno 2006 n. 14115). Il ricorso principale, in conclusione va rigettato. Passando all’esame del ricorso incidentale rileva la Corte che i motivi da uno a sei – i quali si riferiscono alla omessa pronuncia rispettivamente: 1. della natura ritorsiva del licenziamento; 2. della mancata affissione del codice disciplinare; 3. della genericità e tardività della contestazione disciplinare; 4. della infondatezza degli addebiti ascritti; 5. della sproporzionalità della sanzione; 6. della inefficacia del licenziamento in quanto intimato in costanza di malattia – sono inammissibili per difetto d’interesse in quanto proposti dalla parte vittoriosa in secondo grado per questioni, domande o eccezioni, rilevanti per la decisione, da essa prospettate e non decise, neppure implicitamente, in quanto assorbite da quelle accolte (V. Cass., S.U., 8 ottobre 2002 n.14832, Cass. 18 maggio 2005 n. 10420, e Cass. 10 dicembre 2009 n. 25821). Il settimo motivo con il quale, deducendosi violazione di legge e vizio di motivazione, si chiede “se il dipendente per ottenere il pagamento della quota di TFR maturata dal licenziamento alla risoluzione del rapporto, doveva formulare ulteriore e apposita domanda in appello, ovvero se la richiesta dovesse ritenersi inclusa nella reiterata domanda di risarcimento danni L. n. 300 del 1970, ex art. 18, e, quindi, accolta nei termini di cui all’elaborato contabile dell’Ufficio” è, inammissibile per quello che attiene il prospettato vizio di motivazione non essendo la relativa denuncia accompagnata dalla specificazione del fatto controverso nei sensi indicati in precedenza riguardo al ricorso principale, infondata nel resto. Invero certamente non può ritenersi inclusa nella domanda di risarcimento danni della L. n. 300 del 1970, ex art. 18, e successive modifiche, anche quella di condanna al pagamento del TFR essendo questa correlabile unicamente alla risoluzione del rapporto di lavoro e non alle conseguenze del suo ripristino con effetti ex tunc proprio della tutela reale. Del resto nella controversia in esame la cessazione del rapporto è intervenuta nel corso del giudizio d’impugnativa del licenziamento in relazione ad un evento verificatosi successivamente al predetto ripristino e, quindi, non poteva a fortiori essere inclusa nella originaria domanda. In conclusione il ricorso principale va rigettato e con riferimento al ricorso incidentale i motivi da uno a sei vanno dichiarati inammissibili ed il settimo va rigettato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara inammissibili i motivi da uno a sei del ricorso incidentale e rigetta il settimo motivo di quest’ultimo ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

