La Suprema Corte Cassazione torna a definire i contorni del reato di molestia (art. 660 c.p.).
Il reato contravvenzionale, tanto “caro” (si fa per dire) agli investigatori privati, viene rivisitato dalla Suprema Corte di Cassazione con una recente sentenza del 2022.
La fattispecie criminale di cui si occupa la Corte parrebbe essere messa in atto da un investigatore privato o da un “portiere” per quanto di seguito riportato.
Nella descrizione in fatto così recita la sentenza: “La condotta non può essere sussunta nell’alveo della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., siccome consistita in una mera presenza fisica passiva, non sorretta dalla finalità di arrecare molestia, avendo l’imputato posto in essere le condotte descritte in imputazione all’esclusivo fine di controllare un’eventuale asporto dalla struttura alberghiera dei beni immobili di proprietà di sua moglie, V.M.E., originaria socia del S..
Esattamente quello che di solito succede quando all’investigatore privato (o al portiere in diversa misura) gli viene comunicato, da parte del titolare di un’azienda committente, di controllare l’asporto illegale di oggetti di proprietà del committente stesso.
Nel proseguo della breve sentenza, la stessa riporta che “…… dato conto della tipologia delle conddotte (appostamenti all’esterno della struttura gestita da S.D., scatto di fotografie alle auto in entrata e uscita e ai dipendenti, puntamenti ispettivi con un binocolo, tentativi di sottrazione degli arredi, pedinamento), attività queste che paiono essere patrimonio dell’investigatore privato.
Ma poiché il soggetto è stato condannato, verrebbe da chiedersi: ma allora quando l’investigatore privato, svolge queste attività, commette, ipso iure, il reato de quo?
Fortunatamente la risposta alla domanda è NO e questo perché il soggetto incriminato oggetto del ricorso per cassazione, non svolgeva l’attività in modo occulto ma palese e così facendo “aveva certamente disturbato il S. e i suoi dipendenti, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali avevano diritto nello svolgimento del proprio lavoro, attraverso un’azione impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile nella nozione di petulanza.” Così afferma la Suprema Corte nella sentenza esaminata.
Inoltre, sempre la sentenza, ribadisce un principio già espresso in precedenti sentenze ovvero che “…. il reato di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o molestia (Sez.1 n. 3758 del 07/11/2013. dep. 2014, Moresco, Rv. 258260),…..
Quindi e per estrema sintesi, anche una sola azione purchè “oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia ed è, dunque, connotata sotto il profilo obiettivo, dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo o di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione” può determinare la consumazione del reato previsto e punito dall’art. 660 c.p. ovvero la molestia.
Infine sempre la sentenza riporta ciò che è pacifico per costante e granitica giurisprudenza della Corte ovvero che “ ….. l’elemento soggettivo del reato, che va identificato nella coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell’oggettiva idoneità di quest’ultima a molestare o disturbare il soggetto che la subisce, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi dell’agire, l’eventuale convinzione della gente di operare per un fine non biasimevole o, addirittura, per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003, dep. 2004, Rota, Rv. 226992; Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013, Saggiamo, Rv. 256992; Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537)”.
Tale elemento è solitamente assente nelle condotte poste in essere dall’investigatore che confida sul fatto (non sempre realizzato) di non essere stato scoperto da colui che è l’oggetto dell’indagine.
Di seguito la sentenza in forma integrale.
Suprema Corte dio Cassazione, Sezione I, sentenza n. 18894/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
O.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/05/2021 del TRIBUNALE di TRAPANI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
Preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. PRATOLA GIANLUIGI, ha, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con sentenza del Tribunale di Trapani in data 27/05/2021, ha giudicato O.S., imputato della contravvenzione di cui all’art. 660c.p., molestie commesse in danno di S.D., fino al (OMISSIS) e, ritenuta la sua responsabilità, riconosciute le generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda.
- Ricorre O.S., per mezzo del proprio difensore di fiducia, affidando l’annullamento della sentenza a un unico motivo con il quale deduce la violazione dell’art. 660c.p. e vizio di motivazione.
Il Tribunale si è limitato a riassumere i fatti e, di seguito, a citare la giurisprudenza di legittimità inerente la contravvenzione per cui è condanna, senza creare un “logico collegamento motivazionale” tra le due.
La condotta non può essere sussunta nell’alveo della contravvenzione di cui all’art. 660 c.p., siccome consistita in una mera presenza fisica passiva, non sorretta dalla finalità di arrecare molestia, avendo l’imputato posto in essere le condotte descritte in imputazione all’esclusivo fine di controllare un’eventuale asporto dalla struttura alberghiera dei beni immobili di proprietà di sua moglie, V.M.E., originaria socia del S..
- Il Sostituto Procuratore generale, nella requisitoria scritta ex D.L. n. 137 del 2020, art. 23e successive modificazioni, ha prospettato la declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.
Motivi della decisione
- Il ricorso è inammissibile in quanto svolge censure manifestamente infondate e interamente versate in fatto.
1.2. Premesso che il reato di cui all’art. 660 c.p. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o molestia (Sez.1 n. 3758 del 07/11/2013. dep. 2014, Moresco, Rv. 258260), va sottolineato che la fattispecie contravvenzionale è integrata da qualsiasi condotta oggettivamente idonea a determinare l’altrui molestia ed è, dunque, connotata sotto il profilo obiettivo, dall’effetto di importunare e dalla produzione di disturbo o di fastidio in conseguenza dell’interferenza nell’altrui sfera privata o nell’altrui vita di relazione.
Ciò premesso, nel caso di specie, il Tribunale ha in primo luogo dato conto della tipologia delle condotte (appostamenti all’esterno della struttura gestita da S.D., scatto di fotografie alle auto in entrata e uscita e ai dipendenti, puntamenti ispettivi con un binocolo, tentativi di sottrazione degli arredi, pedinamento) quali emergenti dalla deposizione della persona offesa, adeguatamente valutata e della quale sono stati evidenziati gli elementi di riscontro, costituiti dalle dichiarazioni del teste Su., dalle quelle dell’informatore D., nonchè dalle relazioni di servizio dei militari della locale Arma dei carabinieri, rispettivamente in data (OMISSIS).
In secondo luogo, con motivazione logica e articolata, ha chiarito che dette condotte avevano certamente disturbato il S. e i suoi dipendenti, alterando le normali condizioni di tranquillità alle quali avevano diritto nello svolgimento del proprio lavoro, attraverso un’azione impertinente, indiscreta, invadente, senz’altro riconducibile nella nozione di petulanza. Di tanto, la sentenza ha dato atto, ponendo in stretto collegamento i principi giurisprudenziali citati con le dichiarazioni testimoniali della persona offesa e delle ulteriori risultanze di prova, inferendone la responsabilità dell’imputato anche con ragionamento a contrariis rispetto all’originario coimputato V.C.P., invece assolto, senza dunque incorrere nell’invocato vizio di motivazione, siccome mancante ovvero apparente.
1.3. Sono del pari manifestamente infondati gli argomenti difensivi spesi per contestare l’affermazione di responsabilità del ricorrente sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, che va identificato nella coscienza e volontà della condotta, accompagnata dalla consapevolezza dell’oggettiva idoneità di quest’ultima a molestare o disturbare il soggetto che la subisce, senza che possa rilevare, in quanto pertinente alla sfera dei motivi dell’agire, l’eventuale convinzione della gente di operare per un fine non biasimevole o, addirittura, per il ritenuto conseguimento, con modalità non legali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 4053 del 12/12/2003, dep. 2004, Rota, Rv. 226992; Sez. 1, n. 33267 del 11/6/2013, Saggiamo, Rv. 256992; Sez. 1, n. 50381 del 7/6/2018, Vidoni, Rv. 274537). Sotto questo profilo è, dunque, priva di pregio l’affermazione difensiva secondo cui il reato dovrebbe essere escluso per il fatto che il ricorrente avrebbe agito all’asserito mero fine di controllare l’eventuale asporto dalla struttura alberghiera di non meglio specificati beni immobili di proprietà della moglie.
- All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2022.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2022

