Il conferimento d’incarico penale all’investigatore privato
Il ruolo dell’investigatore privato nell’ambito delle indagini difensive può essere vario e cambia a seconda del caso concreto che si deve affrontare.
Come e quando l’investigatore può ricevere un incarico in ambito penale?
In primo luogo, parlando di indagini difensive, si fa riferimento ad un processo penale pendente, nell’ambito del quale l’avvocato, per il bene del proprio assistito, decide di richiedere l’intervento di un investigatore privato.
È l’avvocato, quindi, a suggerire la collaborazione di un investigatore privato nel processo che lo stesso segue. Questa possibilità viene riconosciuta dalla legge ma prima deve esserci necessariamente il mandato che l’avvocato stesso riceve dal proprio assistito. In questo modo, quindi, sarà l’avvocato a coinvolgere l’investigatore perché intervenga nella ricerca di determinate prove favorevoli al proprio assistito.
Diverso invece è il caso in cui prima dell’intervento dell’avvocato, il cliente si fosse già rivolto ad un’agenzia investigativa. In questo caso, l’attività dell’agenzia sarà direttamente regolata dal mandato ricevuto dal cliente stesso. Questo caso non fa parte in senso stretto della fase processuale chiamata “indagini difensive”, pur potendone, in ogni caso, rientrare di fatto per l’uso di quanto raccolto dall’investigatore privato.
Il conferimento dell’incarico è necessario per la correttezza dell’attività dell’investigatore nel corso delle indagini difensive.
Ci si potrà trovare di fronte al caso in cui l’investigatore sia chiamato a svolgere indagini prima che il processo penale venga avviato, questo caso si definisce “mandato preventivo”. Troviamo quindi il caso di un soggetto che si rivolge all’investigatore privato prima dell’avvio di un procedimento penale perché, per varie circostanze, potrebbe temere di finire indagato per un determinato fatto; oppure, sarà il caso di una persona che decida di farsi assistere nel compimento di indagini che gli serviranno per proporre denuncia – querela.
La fase dello svolgimento delle indagini preventive, in realtà, coinvolge l’avvocato difensore della parte che conferisce il mandato, il quale dovrà riceverlo in prima persona. Tuttavia, non si può escludere che questa situazione si verifichi anche ad un investigatore privato, a cui il soggetto decida di rivolgersi preventivamente all’instaurazione di un giudizio. In questo caso sarà opportuno che il mandato che verrà sottoscritto sia il più preciso possibile: anche se è chiaro che non potrà comprendere tutti i passaggi che concretamente l’investigatore farà, dovrà precisare quale sarà l’attività richiesta e genericamente cosa la stessa comprenderà, con possibilità di estensione ad attività connesse e collegate. Ad esempio, se io mi rendo conto di essere stata vittima di una truffa on – line e decido, prima di fare la denuncia-querela, di incaricare un investigatore che svolga delle ricerche sul sito da cui ho acquistato, ad esempio, ebbene dovrò sottoscrivere un mandato nel quale indicherò quali sono i fatti per cui ritengo di essere stata vittima di una truffa e l’attività di indagine richiesta (ad esempio-compimento di attività di accertamento dell’esistenza del sito internet “X” da cui ho acquistato; controllo intestazione della società a cui fa capo il predetto sito internet; incrocio dei dati così raccolti con quelli del beneficiario del bonifico effettuato; ecc..). Sarà indispensabile inserire una clausola finale più aperta, che permetta di comprendere anche quelle attività non precisate, ma derivanti da quelle già indicate – ad esempio: “si conferisce altresì mandato per lo svolgimento di tutto quanto direttamente derivante e connesso alle attività sopra menzionate, avente quindi la stessa origine ed il medesimo scopo di raccogliere elementi di prova della effettiva esistenza della truffa subita”. In questo modo, potrà ricomprendersi, ad esempio, il compimento di un accertamento sui luoghi in cui vi dovrebbe essere la sede legale della società titolare del sito dove ho fatto l’acquisto.
Se quanto detto appare certamente obbligatorio per l’avvocato incaricato in prima persona del compimento dell’attività di indagine difensiva, nello stesso modo appare un utile passaggio anche per l’agenzia investigativa. Con questa specifica, infatti, sarà certo che tutto il lavoro compiuto verrà utilizzato nel processo penale che si sta instaurando. Come già detto, si tratta di un’impostazione precauzionale, ma che, essendo di maggior tutela per la parte privata, certamente eviterà problemi e sarà di grande conforto per il proprio assistito.
Sul mandato per lo svolgimento delle indagini difensive preventive, si riporta il ragionamento compiuto dalla Suprema Corte nella recente sentenza n. 31941/2021. La Corte di Cassazione affrontava il caso di un soggetto che aveva conferito mandato ad un investigatore privato affinché raccogliesse tutti gli elementi utili per accertare una frode ai danni di un’assicurazione. Nello svolgimento di detta attività, l’investigatore privato aveva raccolto la confessione dell’indagato, poi utilizzata nel processo. La difesa assumeva che detta attività fosse inutilizzabile posto che le indagini preventive andrebbero, secondo la sua interpretazione, conferite al proprio legale e non ad un investigatore privato. La Corte di Cassazione respinge questa ricostruzione, affermando che in realtà l’investigatore privato può intervenire anche prima dell’apertura di un procedimento, posto che la natura del rapporto dipende dalla volontà della parte ed ha natura del tutto facoltativa. Così, le dichiarazioni raccolte dall’investigatore privato sono risultate completamente utilizzabili anche senza la preventiva nomina di un avvocato.

