Messa in mora
Per poter efficacemente recuperare un proprio credito, occorre in prima istanza predisporre e trasmettere a parte debitrice una comunicazione di messa in mora.
La messa in mora è un istituto disciplinato all’interno del codice civile all’articolo 1219 e seguenti.
Chiariamo fin da subito che mettere in mora un debitore non è sempre necessario, tuttavia in questa sede intendiamo evidenziare le conseguenze giuridiche di tale istituto.
Per quanto riguarda i casi in cui non è necessario mettere in mora la controparte occorre far riferimento all’articolo 1219 del Codice Civile per cui:
“Non è necessaria la costituzione in mora:
1) quando il debito deriva da fatto illecito;
2) quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l’obbligazione;
3) quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. Se il termine scade dopo la morte del debitore, gli eredi non sono costituiti in mora che mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, e decorsi otto giorni dall’intimazione o dalla richiesta.”
In questi casi, le conseguenze della messa in mora operano automaticamente, senza che il creditore debba porre in essere delle specifiche attività.
Venendo ora alle conseguenze giuridiche della costituzione in mora occorre sottolineare che:
- Mettendo in mora il debitore si determina l’inizio della decorrenza degli interessi moratori a suo carico nella misura dell’interesse legale, se non pattuiti diversamente;
- Con la messa in mora si realizza l’interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.);
- Un debitore messo in mora sarà tenuto a risarcire al creditore i danni subiti a causa del ritardo nell’adempimento o nell’inadempimento, costituiti sia dal mancato guadagno (lucro cessante) che dalla perdita subita (danno emergente).
- Ultima conseguenza della messa in mora è che l’impossibilità sopravvenuta di adempiere graverà sul debitore. Ciò significa che, ove adempiere alla prestazione sia diventato impossibile per causa non dipendente dal debitore, lo stesso sarà tenuto al risarcimento dei danni.
Come predisporre correttamente una messa in mora?
In primo luogo è necessario chiarire che una messa in mora dovrà essere inviata a mezzo per o raccomandata con ricevuta di ritorno, quindi non sarà sufficiente una semplice lettera o una mail.
La lettera di messa in mora dovrà contenere i seguenti elementi:
- L’indicazione del titolo per richiedere l’adempimento, con una precisa descrizione dello stesso. Per esempio l’indicazione di un contratto o di una fattura di cui si chiede l’adempimento o il pagamento. E’importante essere molto precisi nella descrizione dei fatti e nella datazione.
- La precisazione dell’oggetto della richiesta: ovvero il creditore dovrà intimare il debitore aad adempiere ad una specifica obbligazione.
- L’indicazione di un termine entro cui adempiere rappresentato da una data certa.
- La fissazione di un termine. Sicuramente necessaria è la fissazione di un termine entro il quale il debitore dovrà adempiere. Lo stesso dovrà essere precisato nella lettera ed essere costituito da una data certa (ad esempio 15 giorni, una settimana e così via, a decorrere dalla notifica).

