L’investigatore privato può commettere il reato di molestie durante un pedinamento?
Il reato di cui all’art. 660 rubricato come molestia, può essere commesso dall’investigatore privato ma solo ed esclusivamente al verificarsi di determinate condizioni.
Appare prima facie che l’investigatore, durante la sua attività, ha tutto l’interesse a non essere “scoperto” dal pedinato in quanto in caso contrario le risultanze dell’indagine sarebbero alterate proprio a causa e per l’effetto di detta evenienza. Quindi e per estrema ratio l’investigatore ha un interesse specifico nel non farsi accorgere della sua attività durante il pedinamento.
Premesso quanto sopra si evidenzia come nella consuetudine si è ingenerato il principio malsano di denunciare per molestie l’investigatore privato dopo la consegna della relazione conclusiva, questo nel tentativo maldestro e privo di valenza giuridica, di far dichiarare inammissibili le asserzioni dello stesso investigatore.
Pertanto la cassazione si trovata, più volte, a identificare il solco tra l’attività lecita di pedinamento e quando la stessa esorbita nel reato de quo.
La Cassazione [1] determina la possibile commissione del reato sul concetto che “i comportamenti complessivamente tenuti da P. il giorno (OMISSIS) siano stati ispirati da petulanza, consistente in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera dell’attività professionale svolta da medici ed infermieri dell’ospedale in cui i fatti avvennero;
Ma quello che oggi maggiormente ci interessa è, sempre a parere della stessa Cassazione, che “l’agire di tale persona in tale occasione fosse espressivo di consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare tali persone, inopportunamente interferendo nella loro sfera di libertà.
Il che tradotto vuol significare che nonostante l’investigatore sia stato “scoperto” e lo stesso indagato abbia manifestato espressamente segnali di fastidio per il pedinamento, l’investigatore ha comunque proseguito nella sua attività.
Il Tribunale Penale di Savona Sezione di Imperia [2] in merito ad una vicenda attinente all’odierno argomentare e che mi ha visto difendere gli allora imputati (investigatori privati) così afferma: “Orbene, nel caso di specie, se è lecito ravvisare del comportamento degli imputati una certa dose di superficialità, dato che la persona interessata si è accorta della loro presenza e attività e perciò ha provato preoccupazione e disturbo, …… dall’altro va detto che la condotta dell’agente non è stata certamente improntata a petulanza, nel senso sopra specificato, come inteso dalla suprema corte, né stata mossa da biasimevole motivo, non essendo biasimevole l’esercizio dell’attività professionale di investigatore autorizzato dalla legge.
Ritengo opportuno riportare un’ulteriore recentissima sentenza del Tribunale Penale di Viterbo [3] che ricalca l’odierna fattispecie e che ancora una volta mi ha visto coinvolto nella difesa dell’imputato, ancora una volta un investigatore privato. “In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che “la fattispecie di cui all’art. 660 c.p. richiede ai fini di punibilità la verifica della ricorrenza di elementi caratterizzanti la illiceità della condotta – la petulanza o altro biasimevole motivo – che ricadono inevitabilmente nella connotazione dell’elemento psicologico tanto da imporre l’apprezzamento del dolo (tra le altre, Cass. Pen., Sez. I, 8 maggio 2012, n. 25033), consistente nella volontà di interferire in modo inopportuno – per ragioni che vanno apprezzate e qualificate attraverso un giudizio di valore – nell’altrui sfera di libertà” (Cass. Pen., Sez. I, 16 febbraio 2018, n. 32251). In definitiva, per la Suprema Corte l’elemento soggettivo del reato consiste “nella coscienza e volontà di tenere la condotta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o disturbare il soggetto passivo, inopportunamente interferendo nella sua sfera di libertà”(Cass. Pen., Sez. I, 28 aprile 2017, n. 31467. In tal senso, v. anche Cass. Pen., Sez. I, 11 giugno 2013, n. 33267; Cass. Pen., Sez. I, 30 marzo 2004, n. 19071; Cass. Pen., Sez. I, 12 dicembre 2003, n. 4053).
Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa alcuna volontà in capo all’imputato di tenere la condotta per petulanza o altro biasimevole motivo, nei termini sopra richiamati. Difatti, il omissis non ha agito in quel modo pressante o impertinente che è connotato dal fine di disturbare il soggetto passivo. Piuttosto, egli si è limitato ad adempiere un’obbligazione contrattuale nei confronti dell’azienda omissis, dalla quale aveva ricevuto l’incarico investigativo. Nel comportamento dell’imputato non vi è dunque traccia della consapevolezza e della volontà di conseguire il fine specifico di interferire inopportunamente nella sfera di libertà di omissis, in quanto unico intento del soggetto era quello di portare a conoscenza della azienda omissis l’agire illecito della stessa P.C..
Conclusivamente pertanto si deve evidenziare la seguente massima giurisprudenziale, dirimente la domanda di cui in epigrafe: quando il pedinato manifesta in modo esplicito il suo disappunto in merito al pedinamento eseguito dall’investigatore privato, quest’ultimo deve immediatamente interrompere l’azione perché in caso contrario si realizza il reato de quo. Lo spartiacque tra il pedinamento lecito ed il reato di cui all’art. 660 è appunto la manifestazione esplicita dell’indagato, di disappunto in merito al pedinamento a cui è stato sottoposto.
[1] Cassazione Penale sentenza 31467 del 2017
[2] Tribunale Penale di Savona, sezione di Imperia, sentenza (Sentenza n.87/2019).
[3] Tribunale Penale di Viterbo, Sentenza n. 688/2020 del 04/08/2020

