Il ruolo dell’investigatore privato nel procedimento per annullamento del matrimonio.
L’ordinamento giuridico italiano prevede, al ricorrere di determinati requisiti, la possibilità di “cancellare” il vincolo matrimoniale, come se questo non fosse mai esistito: ciò significa che, a differenza degli effetti scaturenti dal divorzio – solo per il futuro –, la dichiarazione di nullità ha effetti retroattivi, dovendosi ritenere il matrimonio nullo fin dal suo principio.
Quello che volgarmente è detto “annullamento del matrimonio” è un procedimento teso a verificare la presenza di uno o più vizi del consenso, ossia di elementi che, al momento della celebrazione, impedivano ai coniugi di esprimere un consenso valido al matrimonio.
Tra i vizi del consenso più comuni vi sono:
- Incapacità naturale:uno dei coniugi era incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio, ad esempio a causa di un’infermità mentale.
- Errore:uno dei coniugi ha sposato l’altro basandosi su un errore essenziale su una qualità o condizione dell’altro coniuge, ad esempio sulla sua identità, salute, religione o capacità procreativa.
- Violenza:uno dei coniugi ha subito violenza fisica o psichica per essere indotto a contrarre il matrimonio.
- Dolo:uno dei coniugi ha ingannato l’altro per indurlo a contrarre il matrimonio, ad esempio nascondendo una grave malattia o un precedente matrimonio.
- Simulazione:entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio senza la volontà di assumere gli obblighi e i doveri derivanti dallo stesso.
Come ogni procedimento che si rispetti, per consentire al giudice di pronunciare un provvedimento, indispensabile è la fase istruttoria, in cui devono essere addotte le prove necessarie a dimostrare la sussistenza di un vizio del consenso. Tali mezzi di prova possono essere testimonianze di persone che erano presenti alla celebrazione del matrimonio o che hanno avuto modo di conoscere i coniugi prima o dopo il matrimonio; documenti (atti di nascita, cartelle cliniche, sentenze di separazione o divorzio, lettere, e-mail, messaggi, ecc); prove peritali (come, ad esempio, una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e di volere di uno dei coniugi); relazioni di investigatori privati.
In particolare, per quanto di interesse in questa sede, le attività di tali investigatori possono includere:
- indagini su fatti specifici:ad esempio, infedeltà, violenza coniugale, simulazione, incapacità naturale, errori essenziali su qualità o condizioni dell’altro coniuge.
- ricerca di testimoni:individuare e contattare persone che possano fornire informazioni utili sul caso, come ad esempio ex partner, amici, colleghi, familiari.
- recupero di documenti:reperire atti, certificati, sentenze, lettere, messaggi, e-mail o altri documenti che possano supportare la richiesta di annullamento.
- pedinamenti e osservazioni:documentare con foto o video comportamenti illeciti o incompatibili con la vita coniugale.
- installazione di microspie (con le opportune autorizzazioni):per raccogliere prove di infedeltà o altri illeciti.
È bene sottolineare che l’investigatore privato non può svolgere attività investigative che vìolino la legge o i diritti altrui, come ad esempio intercettare illegalmente le comunicazioni.
L’ammissibilità delle prove raccolte da un investigatore privato nel processo di annullamento del matrimonio è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale. In linea generale, la Cassazione ha affermato che le relazioni di un investigatore privato possono essere ammesse come mezzi di prova, ma il loro valore è solo indiziario. Ed infatti, la Suprema Corte ha chiarito che la relazione investigativa diretta a dimostrare l’infedeltà coniugale, ad esempio, rientra tra le prove atipiche liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell’art. 116 c.p.c., delle quali il giudice è legittimato ad avvalersi come prova atipica – avente valore indiziario, appunto –, da valutare unitamente ad altri elementi di prova ritualmente acquisiti.
La relazione del’investigatore privato entrerà nel processo civile (ad esempio per annullamento del matrimonio) come prova documentale sempre che la controparte non proponga eccezioni o contestazioni della stessa, in quest’ultimo caso il “lavoro” dell’investigatore verrà introdotto attraverso la prova testimoniale e, quindi, il medesimo dovrà recarsi in Tribunale per rendere la propria testimonianza.