La corte di cassazione e i controlli difensivi operati su sistemi tecnologici II
Con una recentissima sentenza datata settembre 2021, finalmente, la Corte di Cassazione interviene sulla disciplina dei controlli difensivi operati attraverso i sistemi tecnologici determinandone il perimetro di liceità.
I motivi che giustificano l’indagine: il ragionevole o minimo sospetto?
Dopo aver favorito l’intervento dell’investigatore privato rispetto all’indagine interna, la Corte, con la stessa sentenza, inserisce un nuovo concetto in relazione all’aggettivo che usualmente si accompagna al termine sospetto. Infatti, il giudice di legittimità si riporta ad una sentenza della corte di giustizia europea che testualmente afferma che “La Corte Europea ha ritenuto la legittimità dell’iniziativa datoriale, in quanto proporzionata rispetto al fine (in sè legittimo) di tutelare l’interesse organizzativo-patrimoniale del datore di lavoro, ritenendo quindi che le corti nazionali avessero correttamente valutato che le misure adottate a tutela della privacy dei ricorrenti erano appropriate. La Corte Europea ha osservato che: “(…) se non è accettabile la posizione secondo cui anche il minimo sospetto di appropriazione illecita possa autorizzare l’installazione di strumenti occulti di videosorveglianza, tuttavia l’esistenza di un ragionevole sospetto circa la commissione di illeciti connotati da gravità e la prefigurazione dell’entità dei danni economici che possono derivarne, così come avvenuto nel caso concreto, possono costituire giustificazione legittimante di peso sufficiente grave. (traduzione non ufficiale)”inserendo quindi un nuovo principio di diritto ovvero del sospetto “ragionevole” non essendo sufficiente il sospetto “minimo”.
Inoltre, e questa è la vera novità della sentenza richiamata, la corte afferma lapidariamente che“il punto è particolarmente rilevante nel caso in esame, per essere in ipotesi legittimo, il controllo “difensivo in senso stretto” dovrebbe quindi essere mirato, nonchè attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto, sicchè non avrebbe ad oggetto l’attività – in senso tecnico – del lavoratore medesimo. Il che è sostanzialmente in linea con gli ultimi approdi della giurisprudenza di questa Corte, più sopra richiamati, in materia di “controlli difensivi” nella vigenza della superata disciplina”.
In questa direzione la necessità di quanto affermato sopra deriva da scongiurare l’ipotesi che Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonchè senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull’esame ed analisi di quei dati.
Quindi e in buona sostanza “Può, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni.
Pertanto,l’investigatore privato è preferito all’indagine interna ma in sede di redazione del mandato, i motivi che giustificano l’indagine non devono essere sommari o ipotetici, bensì concreti e idonei a sostenere il ragionevole e fondato sospetto.

