- CONCORSO DI PERSONE NEL REATO
1.A) CONCORSO MATERIALE E CONCORSO MORALE
Un tema piuttosto importante per quanto concerne la commissione di reati, e in conseguenza al quale si può rimanere coinvolti in un procedimento penale, è quello del concorso nel reato.
Nell’ambito di tale argomento merita un cenno particolare la circostanza regolata dagli artt. 110 e seguenti del codice penale. La norma disciplina il reato commesso da più persone, che viene quindi considerato opera di tutti i soggetti coinvolti, chiamati concorrenti o compartecipi.
I requisiti del concorso succitato sono la pluralità di concorrenti e la commissione di un fatto di reato.
La condotta del concorrente materiale avente rilevanza penale è quella di chi partecipa praticamente alla preparazione e all’esecuzione della fattispecie delittuosa.
Secondo la teoria maggioritaria, si ha detto concorso quando la condotta del soggetto compartecipe costituisce la condizione senza la quale il reato non si sarebbe verificato.
A tale riguardo va però precisato che rileva anche la condotta che comporti un aumento del rischio di realizzazione del reato in parola.
In questa direzione la Corte di Cassazione si è espressa recentemente precisando che “al fine di ritenere sussistente la penale responsabilità a titolo di concorso nella detenzione di sostanze stupefacenti, è necessario dimostrare l’apporto causale del concorrente alla determinazione dell’evento, apporto che deve configurarsi in termini di funzionalità, utilità o maggiore sicurezza rispetto al risultato finale, ossia al permanere della condotta di detenzione”, Corte Cass. Pen. n. 41579/2021.
Ciò per quanto attiene al concorso materiale, che implica pertanto un coinvolgimento fattuale e concreto del soggetto –per quanto eventualmente limitato- nella commissione del fatto di reato.
Differente è invece la figura del concorso morale, considerato nella forma dell’istigazione o della determinazione alla commissione di un reato.
Ne costituiscono un tipico esempio l’accordo per il compimento di un illecito penalmente rilevante o il suggerimento, il consiglio, la sollecitazione volti alla commissione dello stesso.
A questo riguardo la Suprema Corte ha evidenziato che “Configura un’ipotesi di concorso morale nel reato di omicidio il “mandato in bianco”, ossia l’ordine impartito dall’agente di uccidere persone designate in funzione dell’appartenenza ad un certo gruppo, atteso che i soggetti passivi, anche se indicati individualmente, sono determinabili in base a caratteristiche selettive rispondenti alle finalità perseguite dall’agente stesso. (Nella specie, l’imputato, in qualità di ministro degli esteri di uno stato governato da dittatura militare e membro di organismo deputato alla repressione della lotta sovversiva contro le formazioni rivoluzionarie e gli oppositori al regime, con poteri di comando assoluto per l’attuazione del “piano condor” stipulato tra i paesi dell’America latina, aveva ordinato operazioni di sequestro ed omicidio di soggetti individuati in ragione della loro appartenenza a specifici gruppi di opposizione politica, garantendo l’impunità agli esecutori)”, Cass. n. 43693/2021.

