CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
A.6. Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive
(Provvedimento del Garante n. 60 del 6 novembre 2008, Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2008, n. 275)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
VISTO l’art. 27 della direttiva n. 95/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;
VISTI gli artt. 12 e 154, comma 1, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), i quali attribuiscono al Garante il compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d’Europa sul trattamento dei dati personali, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
VISTO l’art. 135 del Codice con il quale è stato demandato al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge;
VISTA la deliberazione n. 31-bis del 20 luglio 2006 con la quale il Garante ha adottato in base all’articolo 156, comma 3, lett. a) del Codice il regolamento n. 2/2006 concernente la procedura per la sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
VISTA la deliberazione n. 3 del 16 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2006, con la quale il Garante ha promosso la sottoscrizione del predetto codice di deontologia e di buona condotta;
VISTE le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al citato provvedimento con le quali soggetti pubblici e privati hanno manifestato la volontà di partecipare all’adozione di tale codice e rilevato che si è anche formato un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei predetti soggetti, ai sensi dell’art. 4 del predetto regolamento n. 2/2006;
CONSIDERATO che il testo del codice di deontologia e di buona condotta è stato oggetto di ampia diffusione anche attraverso la sua pubblicazione sul sito Internet di questa Autorità, resa nota tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 aprile 2008, n. 83, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;
VISTE le osservazioni pervenute a seguito di tale avviso e le modifiche apportate allo schema del codice, poi sottoscritto il 27 ottobre 2008;
CONSTATATA la conformità del codice di deontologia e di buona condotta alle leggi e ai regolamenti anche in relazione a quanto previsto dall’art. 12 del Codice;
VISTO il verbale della riunione collegiale del 2 ottobre 2008 e il successivo verbale di sottoscrizione del predetto codice del 27 ottobre 2008;
RILEVATO che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice di deontologia e di buona condotta costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici (art. 12, comma 3, del Codice);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Codice e dell’art. 9 del menzionato regolamento n. 2/2006, il codice di deontologia e di buona condotta deve essere pubblicato a cura del Garante nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, riportato nell’Allegato A) al medesimo Codice;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
dispone la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, sottoscritto il 27 ottobre 2008 e che figura in allegato, quale parte integrante della presente deliberazione, all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché al Ministro della giustizia per essere riportato nell’Allegato A) al Codice.
Roma, 6 novembre 2008
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

